Bancarotta a maglie strette per gli amministratori di fatto
Con tre diverse sentenze depositate oggi (13/4/2011) la Cassazione allarga il perimetro della responsabilità per il reato di bancarotta. L’articolo e il testo delle sentenze su ilsole24
Quotidiano di informazione giuridica
Con tre diverse sentenze depositate oggi (13/4/2011) la Cassazione allarga il perimetro della responsabilità per il reato di bancarotta. L’articolo e il testo delle sentenze su ilsole24
La disciplina dei reati fallimentari è stata significativamente modificata, in modo da coordinare le fattispecie incriminatrici con gli istituti recentemente introdotti dal legislatore allo scopo di favorire il risanamento dell’impresa in stato di crisi. L’articolo con le modifiche apportate su ilsole24ore.com
Qualsiasi soggetto che di fatto si sia inserito nell’attività amministrativa di una società, poi dichiarata fallita, risponde del reato di bancarotta come diretto destinatario delle disposizioni di legge E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione.
Con la Sentenza 21045 del primo ottobre 2009 la Cassazione afferma un principio, che segna una netta inversione di tendenza rispetto all’orientamento consolidato in tema di tutela degli acquirenti di immobili a seguito della dichiarazione di fallimento della Società costruttrice.
"La riforma del 2006, intervenendo direttamente sulla fattispecie incriminatrice della bancarotta impropria connessa all’amministrazione controllata, l’ha abrogata, senza il contestuale ‘innesto’ nel sistema di una nuova disposizione in qualche modo collegata a quella soppressa e contenente una diversa regolamentazione della fattispecie…" In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24468 del 12 giugno scorso.
Risponde di bancarotta il factotum di una società quando, anche senza incarico ufficiale, esercita in via di fatto le funzioni di amministratore che nello statuto risultano appartenere ad altro soggetto.
Una riforma giunta al traguardo dopo un iter difficile e attesa da tempo, visto che la materia faceva perno su una legge pre costituzionale, che risale 1942, colpita più volte dalla Corte costituzionale.
Estensione del numero degli imprenditori esonerati dall’applicabilità dell’istituto del
fallimento, accelerazione delle procedure di fallimento, valorizzazione del ruolo e dei
poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori e ridimensionamento di
quelli del giudice delegato.
Sono queste alcune delle novità del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 recante "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80" pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006.
Il provvedimento incide su ampie parti della disciplina contenuta nel regio decreto n. 267 del 1942 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) innovandole significativamente ed abrogandone diverse parti, ad esempio, l’intera disciplina dell’amministrazione controllata. Viene inoltre introdotta ex novo la disciplina dell’esdebitazione, cioè la liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona condotta.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori concerne soltanto le ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili e non anche l’ipotesi di tenuta di tali libri e scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Nel reato di bancarotta fraudolenta, il formale titolare della gestione, anche se privo di reali poteri e non esecutore materiale del fatto illecito (il c.d. prestanome o testa di legno) può considerarsi correo dell’illecito posto in essere dal gestore non qualificato, quando vi sia prova di una sua rappresentazione dell’atto distrattivo.