Bancarotta a maglie strette per gli amministratori di fatto

Con tre diverse sentenze depositate oggi (13/4/2011) la Cassazione allarga il perimetro della responsabilità per il reato di bancarotta. L’articolo e il testo delle sentenze su ilsole24

L’ipoteca iscritta dalla banca prevale sul credito del promissario acquirente

Con la Sentenza 21045 del primo ottobre 2009 la Cassazione afferma un principio, che segna una netta inversione di tendenza rispetto all’orientamento consolidato in tema di tutela degli acquirenti di immobili a seguito della dichiarazione di fallimento della Società costruttrice.

E’ abolito il reato di bancarotta societaria connessa all’amministrazione controllata

"La riforma del 2006, intervenendo direttamente sulla fattispecie incriminatrice della bancarotta impropria connessa all’amministrazione controllata, l’ha abrogata, senza il contestuale ‘innesto’ nel sistema di una nuova disposizione in qualche modo collegata a quella soppressa e contenente una diversa regolamentazione della fattispecie…" In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24468 del 12 giugno scorso.

La riforma del Diritto Fallimentare

Estensione del numero degli imprenditori esonerati dall’applicabilità dell’istituto del
fallimento, accelerazione delle procedure di fallimento, valorizzazione del ruolo e dei
poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori e ridimensionamento di
quelli del giudice delegato.

 Sono queste alcune delle novità del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 recante "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80" pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006.

Il provvedimento incide su ampie parti della disciplina contenuta nel regio decreto n. 267 del 1942 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) innovandole significativamente ed abrogandone diverse parti, ad esempio, l’intera disciplina dell’amministrazione controllata. Viene inoltre introdotta ex novo la disciplina dell’esdebitazione, cioè la liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona condotta.

Bancarotta fraudolenta documentale: quando ci vuole il dolo specifico

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori concerne soltanto le ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili e non anche l’ipotesi di tenuta di tali libri e scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Fallimento: Il prestanome risponde dell’illecito del gestore non qualificato

Nel reato di bancarotta fraudolenta, il formale titolare della gestione, anche se privo di reali poteri e non esecutore materiale del fatto illecito (il c.d. prestanome o testa di legno) può considerarsi correo dell’illecito posto in essere dal gestore non qualificato, quando vi sia prova di una sua rappresentazione dell’atto distrattivo.

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