Cosa non si potrà più detrarre dalle tasse: la nuova sentenza è una mazzata

Le nuove regole su Imu e detrazioni fiscali cambiano per coniugi in case separate e famiglie: cosa sapere su esenzioni, rimborsi, dichiarazioni e calcolo dell’imposta.

Importanti novità sul fronte delle detrazioni fiscali riguardanti l’Imu e sulle modalità di calcolo dell’imposta per i coniugi che vivono in abitazioni separate. La recente giurisprudenza ha infatti modificato sensibilmente il quadro normativo, con effetti rilevanti per numerose famiglie italiane. Approfondiamo le nuove regole e le implicazioni pratiche per chi si trova in questa situazione.

Imu e abitazioni separate: cosa cambia per i coniugi

Dal 2023, grazie alla sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, è venuto meno il divieto che limitava l’esenzione Imu a una sola abitazione principale per le coppie sposate o unite civilmente che risiedono in due immobili distinti, anche se situati nello stesso comune o in comuni diversi.

In precedenza, la normativa in vigore dal 2011 imponeva che solo una delle due case potesse godere dell’esenzione Imu, mentre l’altra era automaticamente considerata seconda casa e quindi soggetta a tassazione. La Corte ha invece chiarito che, purché in ciascun immobile si verifichino le condizioni di residenza e dimora abituale di almeno un coniuge, entrambi possono essere esenti dal pagamento dell’Imu.

Per dimostrare la dimora abituale, si possono utilizzare strumenti concreti come le bollette delle utenze (acqua, gas, energia elettrica) che attestano consumi congrui durante l’anno, oppure la scelta del medico di base. I comuni dispongono infatti di banche dati che permettono di verificare l’effettiva occupazione degli immobili.

Chi invece ha la residenza anagrafica in un immobile ma non vi dimora effettivamente, dovrà continuare a pagare l’Imu per quella proprietà. È importante sottolineare che chi ha già versato l’imposta in passato per immobili che oggi rientrano nelle condizioni di esenzione può richiedere il rimborso entro cinque anni dal pagamento, rivolgendosi al proprio comune di appartenenza.

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Per il calcolo del saldo Imu si parte dalla rendita catastale dell’immobile aggiornata al 1° gennaio 2023, rivalutata del 5%. La rendita può essere reperita tramite rogito o visura catastale, oppure dai modelli di dichiarazione dei redditi (quadro RB o B del 730).

La rendita rivalutata va moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale: 160 per abitazioni e pertinenze (come cantine, box, posti auto), 80 per uffici (categoria A/10), 55 per negozi e botteghe (categoria C1).

Sono previste agevolazioni in caso di immobili dichiarati inagibili o inabitabili, con base imponibile dimezzata per il periodo in cui sussistono tali condizioni, da accertarsi tramite ispezione tecnica comunale. La stessa riduzione si applica ai fabbricati di valore storico o artistico.

Per i terreni agricoli e incolti, il calcolo si basa sul reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135, a cui si applica l’aliquota deliberata dal comune. L’imposta complessiva deve essere suddivisa proporzionalmente alle quote di proprietà e ai periodi di possesso, considerando il mese intero se il possesso dura più della metà dei giorni del mese stesso. Dal totale va infine detratto l’acconto versato.

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