E’ importante perche’ l’Ombudsman bancario ribadisce l’illegittimita’ del
comportamento di alcune banche, nonostante la nota dello scorso 21 febbraio
emanata dal ministero per lo Sviluppo Economico che ha chiarito alcuni
aspetti dell’art.10 del decreto Bersani di luglio 2006 (decreto legge 223/06
convertito nella legge 248/2006) entrato in vigore il 12 agosto 2006. Questo
art. 10 prevede che il cliente ha sempre facolta’ di chiudere il conto senza
penali e spese di chiusura; questo in tutte le ipotesi di recesso del
contratto, anche se diverse dal recesso a fronte di modifiche unilaterali.
Chiunque si fosse visto addebitare somme non dovute, quindi, puo’ prima
reclamare presso la banca e poi, in caso di risposta negativa o assente,
rivolgersi all’ombudsman bancario con le modalita’ indicate a questo link:
http://www.investire.aduc.it/php/mostra.php?id=177752
Giuseppe D’Orta, consulente Aduc per la tutela del risparmio