Decesso dell’assistito, dove va la badante: cosa dice la legge sulla permanenza in casa

Alla morte dell’assistito, che cosa succede alla badante convivente? Perde il diritto di abitare nell’immobile?Ecco cosa prevede la legge

La questione della permanenza della badante nella casa dopo la morte dell’assistito continua a essere un tema di grande attualità, specie considerando la crescente presenza di lavoratori domestici conviventi, spesso stranieri, che trovano nella casa del datore di lavoro non solo un luogo di lavoro ma anche un’abitazione. Il quadro normativo e contrattuale, aggiornato al 2024, chiarisce diritti, doveri e tempistiche per la gestione di questa delicata fase.

La badante e il diritto di permanenza nell’abitazione dopo il decesso dell’assistito

Al momento della morte dell’assistito, viene meno il presupposto giuridico che giustificava la convivenza e l’uso dell’immobile da parte della badante convivente. Non esiste infatti alcun diritto reale o personale che consenta alla badante di restare nell’abitazione solo perché vi ha vissuto o vi ha prestato assistenza. La convivenza è funzionale all’attività lavorativa e non attribuisce titolo autonomo sull’immobile.

Decesso dell'assistito, dove va la badante: cosa dice la legge
Decesso dell’assistito, dove va la badante: cosa dice la legge-diritto.net

L’apertura della successione trasferisce la disponibilità dell’immobile agli eredi, che possono esercitare pienamente i propri diritti di proprietà o disponibilità. Né la registrazione della residenza anagrafica, che ha esclusiva valenza amministrativa, né la convivenza stessa possono trasformare una semplice detenzione di fatto in un diritto opponibile agli eredi.

Solo un titolo giuridico valido come un contratto di locazione o comodato scritto può giustificare la permanenza della badante oltre la morte dell’assistito.

Preavviso, tempi di permanenza e trattamento economico

Il rapporto di lavoro con la badante si estingue con il decesso dell’assistito e il CCNL del lavoro domestico disciplina la cessazione, prevedendo il diritto al preavviso o, in alternativa, all’indennità sostitutiva dello stesso. Il periodo di preavviso varia in base all’anzianità di servizio e alla tipologia di contratto (convivente o a ore).

La badante può quindi permanere nell’abitazione esclusivamente per il tempo necessario alla cessazione organizzata del rapporto di lavoro e all’eventuale uscita concordata, che generalmente non supera alcune settimane. Trascorso tale periodo, la permanenza senza titolo configura un’occupazione illegittima, che gli eredi possono contestare con formale richiesta di rilascio.

Alla badante spettano inoltre il trattamento di fine rapporto (TFR), le retribuzioni arretrate, le ferie e i permessi non goduti, che saranno pagati dagli eredi come parte dei debiti ereditari.

La residenza anagrafica e l’uscita dalla casa

La presenza della badante con residenza anagrafica nell’immobile non attribuisce alcun diritto a permanere dopo la morte dell’assistito. La residenza serve esclusivamente a fini amministrativi e può essere revocata dagli eredi o dal proprietario, che hanno titolo a richiedere il rilascio dell’immobile.

È quindi fondamentale che la fase di uscita avvenga nel rispetto della normativa e dei diritti di entrambe le parti, evitando azioni che possano aggravare il contenzioso, come il cambio delle serrature o il distacco delle utenze.

Gli eredi devono gestire con attenzione la richiesta di rilascio, concedendo un termine congruo alla badante per organizzare il trasferimento, conciliando esigenze pratiche e umane.

Nota informativa: I contenuti di questo articolo hanno valore puramente divulgativo e non costituiscono consulenza legale professionale. Verificare sempre le fonti ufficiali o consultare un esperto.
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