Definizione di animale d’affezione secondo la legge 281/91
La legge 281/91, nota anche come “Legge quadro in materia di Animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, fornisce una definizione chiara di ciò che si intende per animale d’affezione. Secondo questa legge, un animale d’affezione è un animale domestico o comunque detenuto in casa o in un ambiente familiare, che viene tenuto principalmente per compagnia e non per scopi produttivi o commerciali.
La legge 281/91 è stata introdotta per garantire la tutela degli animali d’affezione e promuovere il loro benessere. Essa stabilisce una serie di diritti e doveri per i proprietari di animali d’affezione, al fine di garantire loro una vita dignitosa e rispettosa delle loro esigenze.
Secondo la legge, i proprietari di animali d’affezione devono fornire loro cibo, acqua, cure veterinarie adeguate, un ambiente pulito e sicuro, nonché la possibilità di esercitarsi e socializzare. Inoltre, è vietato maltrattare o abbandonare gli animali d’affezione, e sono previste sanzioni per chi commette tali reati.
La legge 281/91 stabilisce anche che gli animali d’affezione devono essere registrati presso l’anagrafe canina o felina del comune di residenza. Questa registrazione è obbligatoria e serve a garantire il controllo sul numero di animali presenti sul territorio, nonché a facilitare la ricerca dei proprietari in caso di smarrimento o fuga dell’animale.
Inoltre, la legge prevede che gli animali d’affezione debbano essere identificati tramite microchip o tatuaggio, al fine di poterli riconoscere in modo univoco e facilitare il loro recupero in caso di smarrimento. Questa identificazione è obbligatoria per cani e gatti, ma può essere estesa ad altri animali a discrezione del proprietario.
La legge 281/91 riconosce anche il diritto degli animali d’affezione a ricevere cure veterinarie adeguate. I proprietari sono tenuti a garantire la prevenzione delle malattie attraverso la vaccinazione e la somministrazione di antiparassitari, nonché a curare eventuali malattie o lesioni dell’animale.
In caso di malattia grave o di infortunio dell’animale, il proprietario è tenuto a fornire le cure necessarie o a rivolgersi a un veterinario competente. In alcuni casi, la legge prevede anche l’obbligo di segnalare alle autorità competenti eventuali malattie contagiose dell’animale.
La legge 281/91 prevede altresì che gli animali d’affezione non possano essere utilizzati per scopi commerciali o produttivi, ad eccezione di quelli previsti dalla legge stessa. Ad esempio, è consentito l’allevamento di cani e gatti per fini non commerciali, come la selezione di razze o la partecipazione a esposizioni o competizioni.
In conclusione, la legge 281/91 fornisce una definizione chiara di animale d’affezione e stabilisce una serie di diritti e doveri per i proprietari di tali animali. Essa mira a garantire il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo, promuovendo una convivenza responsabile e rispettosa tra gli esseri umani e gli animali domestici.