Delitto di bancarotta fraudolenta e relativa prova documentale contabile

Cassazione: l’articolo 216 della Legge fallimentare punisce con la reclusione da tre a dieci anni, l’imprenditore dichiarato fallito che, prima dell’apertura della procedura fallimentare, abbia “distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, esposto o riconosciuto passività inesistenti”, ovvero abbia “sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.

L’articolo di Vincenzo Rispoli su giuffre.it

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