Donazione tra vivi: differenza con il lascito

Donazione tra vivi: differenza con il lascito

La donazione tra vivi è un atto con il quale una persona trasferisce gratuitamente un bene proprio a un’altra persona, che accetta il dono. Questo atto può essere fatto in vita dal donante, senza che vi sia la necessità di attendere la sua morte per la trasmissione del bene. Al contrario, il lascito è un atto con il quale una persona dispone dei propri beni a favore di un’altra persona, ma la trasmissione del bene avviene solo dopo la morte del testatore. In questo articolo approfondiremo le differenze tra donazione tra vivi e lascito, analizzando le caratteristiche di entrambi gli atti e le implicazioni giuridiche che ne derivano.

Principali concetti:

– Definizione di donazione tra vivi e lascito
– Caratteristiche della donazione tra vivi
– Caratteristiche del lascito
– Differenze tra donazione tra vivi e lascito
– Implicazioni giuridiche della donazione tra vivi
– Implicazioni giuridiche del lascito
– Riferimenti normativi

La donazione tra vivi è disciplinata dal Codice Civile italiano, che ne regola le modalità e le condizioni. In particolare, l’articolo 769 del Codice Civile stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, altrimenti risulta nulla. Inoltre, il donante deve essere in grado di intendere e di volere al momento della donazione, altrimenti l’atto può essere annullato per incapacità di intendere e di volere. Altresì, la donazione tra vivi comporta l’immediata trasmissione del bene al donatario, che diventa proprietario del bene donato dal momento in cui avviene la donazione.

Il lascito, invece, è disciplinato dal Codice Civile italiano e dal testamento, che ne regolano le modalità e le condizioni. In particolare, il testatore può disporre dei propri beni mediante testamento olografo, testamento pubblico o testamento segreto. Il lascito ha effetto solo dopo la morte del testatore e deve rispettare le disposizioni di legge in materia di successione. Inoltre, il testatore può revocare il lascito in qualsiasi momento prima della sua morte, a differenza della donazione tra vivi che è irrevocabile una volta perfezionata.

Le differenze principali tra donazione tra vivi e lascito riguardano il momento in cui avviene la trasmissione del bene e la revocabilità dell’atto. Nel caso della donazione tra vivi, il bene viene trasferito immediatamente al donatario e l’atto è irrevocabile una volta perfezionato. Nel caso del lascito, invece, il bene viene trasferito solo dopo la morte del testatore e l’atto può essere revocato in qualsiasi momento prima della morte del testatore.

Le implicazioni giuridiche della donazione tra vivi e del lascito sono diverse. Nel caso della donazione tra vivi, il donante può mantenere il possesso del bene donato fino alla sua morte, ma non può più disporne in quanto il bene è diventato di proprietà del donatario. Nel caso del lascito, il testatore può disporre dei propri beni fino alla sua morte e può revocare il lascito in qualsiasi momento. Inoltre, nel caso del lascito, i beni del testatore sono soggetti alle disposizioni di legge in materia di successione, mentre nel caso della donazione tra vivi il donante può disporre liberamente dei propri beni.

In conclusione, la donazione tra vivi e il lascito sono due atti giuridici che permettono di trasferire gratuitamente un bene da una persona a un’altra. Tuttavia, le differenze tra i due atti riguardano il momento della trasmissione del bene e la revocabilità dell’atto. La donazione tra vivi comporta l’immediata trasmissione del bene al donatario e è irrevocabile una volta perfezionata, mentre il lascito ha effetto solo dopo la morte del testatore e può essere revocato in qualsiasi momento prima della sua morte. Pertanto, è importante valutare attentamente le implicazioni giuridiche di entrambi gli atti prima di procedere con una donazione tra vivi o un lascito.