Disturbare l’attività di un seggio elettorale in modo tale da turbarne la regolarità, sia in fase di scrutinio che di verbalizzazione, integra il reato di interruzione di un pubblico servizio di cui all’articolo 340 del Codice penale.

Quotidiano di informazione giuridica
Disturbare l’attività di un seggio elettorale in modo tale da turbarne la regolarità, sia in fase di scrutinio che di verbalizzazione, integra il reato di interruzione di un pubblico servizio di cui all’articolo 340 del Codice penale.