Disposizioni lavoro accessorio modificate da riforma Fornero e Legge n134/12

Ripercorriamo uno dei passaggi che ha portato alle modifiche alla disciplina del lavoro accessorio occasionale a partire da da due provvedimenti legislativi del 2012.

In primo luogo, il comma 32 dell’art.1 della legge n.92/2012 ha apportato modifiche agli artt.70 e 72 del d.lgs. n.276/2003.

In particolare, l’art.70 ha definito le prestazioni di lavoro accessorio come attività lavorative occasionali che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro annuali. Sono previsti limiti di compenso (2.000 euro) per singolo committente. Le disposizioni si applicano anche in agricoltura per determinate attività stagionali svolte da percettori di pensione o giovani studenti.

Il ricorso a queste prestazioni da parte di committenti pubblici deve rispettare i vincoli sulla spesa di personale. I compensi sono computati per il permesso di soggiorno.

L’art.72 ha introdotto l’uso di “buoni, orari, numerati progressivamente e datati” e previsto l’aggiornamento periodico sulla base del confronto con le parti sociali. E’ stata modificata la percentuale di versamento dei contributi previdenziali.

Il secondo provvedimento, il comma 1 lett. d) dell’art.46 bis della l. n.134/2012 ha integrato l’art.70, prevedendo che nel 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese da percettori di prestazioni integrative del salario fino a 3.000 euro annui. L’INPS detrae i contributi figurativi dalle prestazioni accessorie.

In sintesi, le ultime modifiche hanno definito meglio le prestazioni di lavoro accessorio occasionale, introducendo limiti di importo, specificando i committenti e i lavoratori interessati, prevedendo un maggiore coinvolgimento delle parti sociali e cambiando le modalità di versamento dei contributi previdenziali. Nel 2013 è stata consentita una sperimentazione di queste prestazioni a favore di percettori di ammortizzatori sociali.

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