Si rileva un notevole accentramento dei poteri e delle responsabilita’ nelle mani del Procuratore Capo. Secondo il Consiglio dei ministri, "alla base del provvedimento c’è un’accentuazione significativa della centralità del ruolo del procuratore della Repubblica che assume la responsabilità complessiva della gestione dell’ufficio che dirige, con il dovere di assicurare l’esercizio corretto ed uniforme dell’azione penale, il rispetto del principio sul giusto processo, l’ottimale gestione della polizia giudiziaria e delle risorse; complementare a questo ruolo la potestà, solo a lui spettante, di intrattenere rapporti con gli organi di informazione".
Questa potrebbe apparire una mera scelta organizzativa che, dal punto di vista "aziendale", presenta i suoi pregi, per quanto possa significativamente incidere in negativo sui tempi della giustizia. Nell’organizzazione della giustizia, pero’, andrebbe tenuta in adeguata considerazione l’indipendenza del giudice.
Accentrando i poteri nelle mani di uno solo ("il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi", "il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria", "il procuratore della Repubblica può definire criteri generali da seguire per l’impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti") si contradice tale principio, e sara’ possibile modificare persino gli esiti dei processi effettuando pressioni su un solo soggetto, il Procuratore capo.
Si limita inoltre la liberta’ di espressione del singolo magistrato in merito alle inchieste da lui condotte, i cui limiti erano gia’ stabiliti dal codice penale, dalla Corte di Cassazione e dal codice di autoregolamentazione della magistratura. E’ facile peraltro immaginare che, anche date le molteplici funzioni che il decreto fa ricadere in capo al responsabile della Procura, le informazioni di chiarimento sui processi o le indagini in corso subiranno una drastica riduzione, con effetti negativi sul diritto di cronaca e il diritto d’informazione.
«Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2 comma 4, della legge 150/05» 14 ottobre 2005.
Articolo 1 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica)
1. Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo delle funzioni attribuite dal Cpp e da altre disposizioni di legge all’ufficio del Pm al quale è preposto e le esercita sotto la propria responsabilità nei modi e nei termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l’incarico sia rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all’ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell’ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
5. Nell’attribuire la delega di cui ai commi 3 e 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’esercizio della stessa.
6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell’ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell’ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
7. I provvedimenti con il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Csm.
Articolo 2 (Titolarità dell’azione penale)
1. Il procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell’azione penale che esercita, sotto la sua responsabilità, nei casi e nei modi stabiliti dal Cpp, personalmente ovvero delegando uno o più magistrati addetti all’ufficio. La delega può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 70bis del Rd 12/1941 e successive modificazioni.
2. Qualora il procuratore della Repubblica abbia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell’ufficio al coordinamento dell’attività di un gruppo o di una sezione per la trattazione di un settore di affari, il potere di delega per i procedimenti assegnati a quel gruppo è attribuito al preposto, che lo esercita nel rispetto dei criteri stabiliti dal procuratore della Repubblica, fermo restando il potere di revoca da parte di quest’ultimo in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri.
3. Con l’atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi nell’esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato può presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
Articolo 3 (Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari)
1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell’ufficio deve essere assentito in modo espresso dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1 comma 4.
2. L’espresso assenso del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l’espresso assenso non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate rispettivamente in occasione della richiesta di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell’articolo 390 Cpp, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d’urgenza ai sensi dell’articolo 321, comma 3bis, del Cpp.
Articolo 4 (Impiego della polizia giudiziaria, delle risorse finanziarie e tecnologiche)
1. Per assicurare l’efficienza dell’attività dell’ufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l’ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2 comma 1 lettera s) della legge 150/05.
2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica può definire criteri generali da seguire per l’impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.
Articolo 5 (Rapporti con gli organi di informazione)
1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.
2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio.
4. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.
Articolo 6 (Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d’appello)
1. Il procuratore generale presso la corte d’appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
Articolo 7 (Abrogazioni e modificazioni)
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 150/05, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) gli articoli 7ter, comma 3, 70, comma 3 e 72, comma 2, del Rd 12/1941 e successive modificazioni; b) l’articolo 3 del D.Lgs 271/89.
2. All’articolo 109 del Rd 12/1941 e successive modificazioni, dopo le parole "del procuratore della Repubblica", sono aggiunte le seguenti parole: "ove non sia stato nominato un vicario".
Articolo 8 (Decorrenza di efficacia)
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella GU.
L’articolo è tratto da osservatoriosullalegalita.org