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Il meccanismo della rivalutazione dei conguagli nel giudizio di divisione immobiliare

Il conguaglio dovuto dal condividente assegnatario di un immobile ha natura di debito di valore, che deve essere rivalutato, anche “officio iudicis”, se e nei limiti in cui la svalutazione si sia tradotta in una eventuale lievitazione del prezzo di mercato del bene, e su tale somma decorrono gli interessi legali dal momento in cui l’assegnatario è tenuto al versamento.

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