Il conguaglio dovuto dal condividente assegnatario di un immobile ha natura di debito di valore, che deve essere rivalutato, anche “officio iudicis”, se e nei limiti in cui la svalutazione si sia tradotta in una eventuale lievitazione del prezzo di mercato del bene, e su tale somma decorrono gli interessi legali dal momento in cui l’assegnatario è tenuto al versamento.
