La legge italiana che quasi nessuno conosce: cosa prevede e perché in tanti ne stanno parlando

In pochissimi conoscono questa legge importante: ecco in che cosa consiste, e in quali casi è possibile applicarla.

In Italia, la cosiddetta legge dei 100 anni, disciplinata dalla legge 184 del 1983, ha rappresentato per decenni una barriera rigida che ha tutelato l’anonimato delle madri biologiche nei casi di parto in anonimato, limitando l’accesso dei figli adottivi alle informazioni sulle proprie origini. Tuttavia, negli ultimi anni, importanti evoluzioni giurisprudenziali e costituzionali hanno modificato in modo significativo questo scenario, consentendo una maggiore tutela del diritto all’identità personale e della salute degli adottati.

La legge dei 100 anni: origini e significato

La norma originaria, contenuta nell’articolo 28, comma 7, della legge 184/1983, prevedeva che la madre potesse scegliere di rimanere anonima al momento del parto, con un divieto assoluto di accesso ai suoi dati identificativi per un arco temporale di cento anni dalla nascita del figlio. Questa regola, da cui deriva l’appellativo di “legge dei 100 anni”, era stata introdotta per garantire la libertà della madre, proteggendo la sua riservatezza e prevenendo ripensamenti o pressioni postume.

L’obiettivo era preservare la sicurezza sia della madre che del nascituro, assicurando un anonimato effettivo per tutta la vita di entrambi, evitando così che l’identità materna potesse essere rivelata prematuramente e contro la volontà della donna.

Cambiamenti normativi e giurisprudenziali: il superamento del divieto assoluto

Nonostante la legge 184/1983 sia ancora vigente, negli ultimi anni la rigidità del divieto di accesso alle origini si è scontrata con il diritto fondamentale all’identità personale sancito dall’articolo 2 della Costituzione italiana e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 8 CEDU), che tutela la vita privata e familiare.

La legge italiana che quasi nessuno conosce
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Nel 2013, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278, ha dichiarato illegittima la parte della norma che impediva in modo automatico e definitivo di verificare la volontà della madre di confermare o revocare l’anonimato. Da allora, il divieto non è più assoluto: è stato introdotto un meccanismo di interpello giudiziario che permette al tribunale di interpellare, in via riservata, la madre biologica per accertare la sua volontà attuale.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 1946 del 2017, hanno sottolineato l’obbligo per il giudice di procedere all’interpello ogniqualvolta ciò sia concretamente possibile, benché le prassi giudiziarie sul territorio nazionale non siano ancora totalmente uniformi.

Procedura di interpello e casi particolari

L’interpello al tribunale per i minorenni può essere richiesto dall’adottato al compimento dei 25 anni oppure, in presenza di motivi gravi e documentati – come necessità di informazioni mediche per patologie ereditarie o disturbi psicologici legati all’identità – già a 18 anni. Il giudice ha il compito di verificare se la madre biologica intende mantenere o revocare la scelta dell’anonimato.

Se la madre revoca l’anonimato, il tribunale può autorizzare l’accesso alle generalità con modalità protette, spesso supportate da servizi sociali per una mediazione adeguata. Se invece la madre conferma l’anonimato, il divieto resta valido e la richiesta viene rigettata, rispettando così la volontà della donna.

In caso di morte della madre, la giurisprudenza più recente, come la sentenza n. 26616 del 2022 della Cassazione, stabilisce che il diritto all’anonimato si estingue con la sua scomparsa, permettendo l’accesso ai dati identificativi senza interpello. Diversamente, se la madre è incapace di intendere e volere o irreperibile, l’anonimato rimane preservato poiché non è possibile accertare una volontà libera e consapevole di revoca.

Accesso alle informazioni sanitarie: un diritto tutelato

Il tribunale può altresì autorizzare l’accesso a informazioni sanitarie non identificative della madre, quando queste risultino essenziali per la tutela della salute del figlio o dei suoi discendenti. Questi dati comprendono predisposizioni genetiche, patologie ereditarie o informazioni cliniche utili per diagnosi e prevenzione. Tale procedura rappresenta un bilanciamento tra il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, e la riservatezza della madre, evitando che l’anonimato costituisca un ostacolo a cure fondamentali.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale attuale dimostra come l’ordinamento italiano stia progressivamente armonizzando la tutela dell’anonimato con i diritti fondamentali degli adottati, in particolare il diritto a conoscere le proprie origini e a salvaguardare la propria salute, offrendo procedure flessibili e rispettose delle volontà di tutte le parti coinvolte.

Nota informativa: I contenuti di questo articolo hanno valore puramente divulgativo e non costituiscono consulenza legale professionale. Verificare sempre le fonti ufficiali o consultare un esperto.
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