La prelazione dell’inquilino sull’immobile

Il diritto di prelazione in favore del conduttore di immobile adibito ad uso abitativo, a parte casi particolari previsti da precedenti leggi, che lo riconoscevano, per esempio, per gli immobili di proprietà di enti previdenziali e assicurativi e per quelli danneggiati da calamità naturali, è stato introdotto dal primo comma dell’art. 3, lett. g), L. 431/1998, per il caso di vendita dell’immobile, e dal secondo comma dello stesso articolo per il caso di nuova locazione, ma soltanto in presenza delle condizioni appresso specificate.

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