La razionalizzazione dei bonus edilizi e semplificazione della cessione del credito sono temi di grande attualità nel settore delle costruzioni. Negli ultimi anni, infatti, sono state introdotte diverse normative volte a semplificare e rendere più efficiente il sistema dei bonus edilizi, nonché a facilitare la cessione del credito derivante da tali agevolazioni.
La razionalizzazione dei bonus edilizi è stata introdotta con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013. Questa normativa ha previsto una serie di misure volte a semplificare e rendere più efficiente il sistema dei bonus edilizi, al fine di favorire la riqualificazione energetica degli edifici e la realizzazione di interventi di efficientamento energetico.
Tra le principali novità introdotte dalla razionalizzazione dei bonus edilizi vi è la possibilità di cedere il credito derivante dalle agevolazioni fiscali a terzi. Prima di questa normativa, infatti, il bonus edilizio poteva essere utilizzato solo dal proprietario dell’immobile o dal condominio, mentre ora è possibile cederlo a un soggetto terzo, che potrà utilizzarlo per compensare il proprio debito fiscale.
La cessione del credito è stata ulteriormente semplificata con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017. Questa normativa ha introdotto la possibilità di cedere il credito derivante dai bonus edilizi anche a istituti di credito e intermediari finanziari, al fine di favorire l’accesso al credito per le imprese del settore delle costruzioni.
La cessione del credito può avvenire in due modalità: diretta o indiretta. Nella cessione diretta, il creditore cedente trasferisce il proprio credito al cessionario, che diventa il nuovo titolare del credito. Nella cessione indiretta, invece, il creditore cedente trasferisce il proprio credito a un intermediario finanziario, che a sua volta lo cede a un terzo soggetto.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un’ipoteca sull’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere il consenso del creditore ipotecario, che potrà opporsi alla cessione del credito solo se sussistono gravi ragioni di pregiudizio per i propri interessi.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un pignoramento dell’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, che potrà concedere la cessione del credito solo se sussistono gravi ragioni di pregiudizio per i creditori pignoranti.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un’ipoteca o di un pignoramento dell’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere il consenso del creditore ipotecario o l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a seconda dei casi.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un’ipoteca o di un pignoramento dell’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere il consenso del creditore ipotecario o l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a seconda dei casi.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un’ipoteca o di un pignoramento dell’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere il consenso del creditore ipotecario o l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a seconda dei casi.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un’ipoteca o di un pignoramento dell’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere il consenso del creditore ipotecario o l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a seconda dei casi.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un’ipoteca o di un pignoramento dell’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere il consenso del creditore ipotecario o l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a seconda dei casi.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un’ipoteca o di un pignoramento dell’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere il consenso del creditore ipotecario o l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a seconda dei casi.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un’ipoteca o di un pignoramento dell’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere il consenso del creditore ipotecario o l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a seconda dei casi.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un’ipoteca o di un pignoramento dell’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere il consenso del creditore ipotecario o l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a seconda dei casi.
La cessione del credito può essere effettuata anche in presenza di un’ipoteca o di un pignoramento dell’immobile oggetto del bonus edilizio. In questo caso, il creditore cedente dovrà ottenere il consenso del creditore ipotec