La legittimazione all’impugnativa delle delibere assembleari

La legittimazione impugnativa delle delibere assembleari rappresenta un tema di grande rilevanza nel contesto giuridico italiano. Infatti, è fondamentale comprendere quali siano i presupposti e le modalità attraverso le quali è possibile contestare le decisioni prese all’interno di un’assemblea.

In primo luogo, occorre fare riferimento all’art. 2377 del Codice Civile, che disciplina la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari. Secondo questa norma, possono proporre l’impugnativa coloro che hanno un interesse diretto e attuale alla sua annullabilità. Tale interesse può derivare dalla violazione di norme imperative o statutarie, oppure dalla lesione di diritti individuali o collettivi.

Per quanto riguarda le modalità di impugnativa, è possibile far riferimento all’art. 2379 del Codice Civile, che prevede che l’azione di impugnativa debba essere proposta entro 90 giorni dalla data di adozione della delibera. È importante sottolineare che, nel caso di delibere nulle, non è previsto alcun termine di decadenza per l’impugnativa.

È altresì opportuno fare riferimento all’art. 2378 del Codice Civile, che disciplina i motivi di impugnativa delle delibere assembleari. Tra i motivi più comuni si possono citare la violazione di norme imperative o statutarie, l’abuso di potere, l’irrappresentatività dell’assemblea o la mancanza di convocazione.

Per quanto riguarda i riferimenti normativi, è possibile fare riferimento al sito NormAttiva.it per consultare il testo completo del Codice Civile. In particolare, l’art. 2377 può essere consultato all’indirizzo [URL], l’art. 2379 all’indirizzo [URL] e l’art. 2378 all’indirizzo [URL].

In conclusione, la legittimazione impugnativa delle delibere assembleari rappresenta un diritto fondamentale per tutti coloro che sono interessati a contestare le decisioni prese all’interno di un’assemblea. È importante conoscere i presupposti e le modalità di impugnativa, nonché i motivi che possono essere invocati per contestare una delibera.