Nel contesto lavorativo attuale, numerosi lavoratori si interrogano sui propri diritti in caso di perdita dell’impiego.
Un quesito ricorrente riguarda l’accesso alla NASpI per chi ha un contratto a part-time a tempo determinato. Grazie agli aggiornamenti normativi e alle interpretazioni giurisprudenziali più recenti, è possibile fornire un quadro dettagliato e aggiornato su questa importante tematica.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS, rivolta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’impiego. La disciplina vigente (D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22) stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato – quando avviene per scadenza naturale del contratto – è considerata a tutti gli effetti una perdita involontaria. Questo riconoscimento è stato confermato da numerose pronunce, tra cui quella del Tribunale Ordinario di Roma (sentenza n. 5092/2018).
Per accedere alla NASpI, oltre alla condizione di disoccupazione involontaria, è necessario soddisfare un requisito contributivo: avere maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la fine del rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 2022 è stata eliminata la precedente esigenza di almeno trenta giorni di lavoro effettivo nell’ultimo anno, semplificando così l’accesso alla prestazione.
È importante sottolineare che i contributi non versati dal datore di lavoro non pregiudicano il diritto alla NASpI, grazie al principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 Codice Civile). Anche se l’azienda non ha versato regolarmente i contributi, l’INPS riconosce come valide le settimane di lavoro per cui i contributi erano dovuti, come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 2/2020.
NASpI e lavoro part-time: durata e modalità di calcolo
La presenza di un contratto a part-time, sia esso orizzontale o verticale, influenza soprattutto la durata della NASpI ma non ne impedisce il riconoscimento. La legge prevede che la durata dell’indennità sia pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. Tuttavia, per i rapporti di lavoro a orario ridotto, la durata può risultare inferiore a causa del cosiddetto minimale contributivo.
Per l’anno 2025, il minimale della retribuzione giornaliera è fissato a 53,95 euro, mentre la retribuzione settimanale deve essere almeno pari a 227,18 euro (circa il 40% del trattamento minimo di pensione) per far valere interamente una settimana contributiva. Se la retribuzione è inferiore a questa soglia, la settimana contributiva viene calcolata in modo proporzionale, con un impatto diretto sulla durata complessiva della NASpI. Tale meccanismo comporta che i lavoratori part-time con basse retribuzioni potrebbero dover maturare un numero maggiore di settimane lavorative per raggiungere i requisiti.
Per quanto riguarda l’importo, invece, l’orario ridotto non incide: la NASpI viene calcolata sul 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni, senza distinzioni legate all’orario di lavoro.

Una situazione frequente riguarda chi svolge contemporaneamente più lavori part-time e perde uno di questi. In questo caso, è possibile continuare a percepire la NASpI, purché il reddito derivante dal lavoro ancora in corso non superi il limite fiscale previsto dalla legge, ovvero circa 8.174 euro annui (al netto delle detrazioni).
Per mantenere il diritto all’indennità, è obbligatorio comunicare all’INPS entro 30 giorni dalla domanda il reddito annuo previsto dal lavoro ancora svolto. Il mancato adempimento comporta la perdita del diritto alla prestazione. L’importo della NASpI verrà ridotto dell’80% del reddito dichiarato, in proporzione al periodo di fruizione.
Un esempio pratico: Giulia ha due lavori part-time, uno in un bar con un reddito annuo di 4.000 euro e un altro in un negozio con un contratto a termine scaduto. Poiché il reddito residuo è inferiore alla soglia, Giulia può richiedere la NASpI, comunicando correttamente all’INPS il reddito previsto, e riceverà una prestazione ridotta.