A far scattare la responsabilità indiretta del committente è sempre sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria fra l’attività affidata al dipendente e l’evento dannoso, anche quando il lavoratore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico assegnatogli, in modo da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione.