Non scatta la resistenza a pubblico ufficiale per chi si oppone all’assistenza del medico

Cassazione: escludendo il caso di trattamento sanitario obbligatorio, l’attività medica, sia in forma privata che di pubblico servizio, non assume caratteri coercitivi e si manifesta in controlli e prescrizioni, cui il paziente volontariamente aderisce o meno.

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