L’opponibilità delle delibere ai terzi acquirenti
L’opponibilità delle delibere ai terzi acquirenti è un tema di grande rilevanza nel diritto civile italiano. Tale principio, disciplinato dall’articolo 1137 del Codice Civile, stabilisce che le delibere prese dagli organi sociali di una società siano opponibili ai terzi solo a partire dalla loro iscrizione nel registro delle imprese.
L’articolo 1137 del Codice Civile, consultabile su NormAttiva.it, sancisce che le delibere prese dagli organi sociali, come ad esempio l’assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione, non sono opponibili ai terzi acquirenti fino a quando non vengono regolarmente iscritte nel registro delle imprese. Questo significa che, se un terzo acquista dei beni o dei diritti da una società senza conoscere l’esistenza di delibere che possano limitare o pregiudicare tali beni o diritti, queste delibere non potranno essere opposte a lui.
L’opponibilità delle delibere ai terzi acquirenti è un principio di fondamentale importanza per garantire la tutela dei diritti dei terzi che entrano in contatto con una società. Infatti, se non fosse prevista questa opposizione, i terzi potrebbero subire gravi pregiudizi a causa di delibere prese dagli organi sociali senza la loro conoscenza.
Per comprendere appieno l’importanza di questo principio, è necessario fare riferimento anche all’articolo 2359 del Codice Civile, consultabile su GazzettaUfficiale.it, che disciplina l’opponibilità delle delibere ai terzi acquirenti nel caso delle società per azioni. Questo articolo stabilisce che le delibere prese dall’assemblea dei soci di una società per azioni sono opponibili ai terzi solo a partire dalla loro iscrizione nel registro delle imprese.
È importante sottolineare che l’opponibilità delle delibere ai terzi acquirenti non è un principio assoluto, ma può subire delle eccezioni. Ad esempio, l’articolo 2359 del Codice Civile prevede che le delibere prese dall’assemblea dei soci di una società per azioni siano opponibili ai terzi anche prima della loro iscrizione nel registro delle imprese se questi terzi avevano conoscenza delle delibere stesse al momento dell’acquisto.
In conclusione, l’opponibilità delle delibere ai terzi acquirenti è un principio fondamentale nel diritto civile italiano. Tale principio, disciplinato dall’articolo 1137 del Codice Civile, garantisce la tutela dei diritti dei terzi che entrano in contatto con una società. È importante che i terzi siano informati delle delibere prese dagli organi sociali di una società, al fine di evitare possibili pregiudizi.