Per lo scioglimento del condominio l’autonomia dei ‘nuovi edifici’ deve essere strutturale e non meramente amministrativa

Secondo una recente sentenza della Corte di cassazione, dello scioglimento del condominio, istituto regolato dagli artt. 61-62 disp. att. c.c., il concetto di autonomia degli edifici, cui si fa riferimento nella norma, riguarda i profili strutturali delle parti per le quali è chiesta la separazione e non quelli amministrativi.

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