La prescrizione delle cartelle esattoriali è un tema dibattuto del diritto tributario. Il rapporto tra cittadino e Agenzia delle Entrate è spesso contrastato da dissidi e non è sempre chiaro. Anche quando si è convinti che il debito si sia estinto in virtù della prescrizione, fattispecie prevista dal codice civile, l’ente può avanzare diverse richieste di pagamento. Per evitare questa spiacevole, ma soprattutto inaspettata situazione è necessario tenere alcuni comportamenti, solo in questo modo di potrà evitare il peggio.
L’ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha stabilito che:” …la prescrizione si può far valere solo impugnando tempestivamente quell’atto, non in un momento successivo. Ignorarlo significa rinunciare per sempre alla possibilità di eccepire l’estinzione del credito.” L’istituto della prescrizione in materia di debiti con lo stato è un mezzo a tutela dei contribuenti e per questo è necessario rispettarne tutte le indicazioni previste dalla legge per avvalersene.
Ogni tributo ha la sua prescrizione:
- 10 anni per le imposte statali come IRPEF, IVA, IRES, imposta di bollo e di registro;
- 5 anni per tributi locali, sanzioni amministrative e contributi previdenziali INPS e INAIL;
- 3 anni per il bollo auto.
Scaduti i tempi indicati il debito si estingue ma non in modo automatico. Il cittadino deve infatti attuare un atto di opposizione altrimenti è come se accettasse di versare le somme richieste e cristallizzasse quanto dovuto all’ente preposto. E’ stata definita una sorte di accettazione tacita.
Il contribuente può impugnare l’atto di intimazione di pagamento
Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione si evince che il contribuente ha l’onere di proporre ricorso contro l’intimazione entro 60 giorni dalla notifica, se intende far valere la prescrizione o qualsiasi altro vizio del credito. Non deve attendere i conseguenti atti in quanto secondo l’orientamento della suprema corte che fa riferimento anche a sentenze del passato tra cui la Cass. n. 6436/2025, Cass. n. 20476/2025 e le Sezioni Unite n. 8279/2008 e n. 26817/2024. l’atto d’intimidazione non è un comune sollecito, ma è un atto conclusivo della procedura che se non viene impugnato è considerato come accettato tacitamente.

Di conseguenza la prescrizione perde valore e il debito dovrà essere pagato anche quando i termini sono conclusi. Ignorare la cartella significa consolidare la pretesa fiscale e impedire qualsia futura eccezione e impugnazione. Il principio chiaro ed è bene non ignorarlo per non trovarsi a fronteggiare brutte sorprese, che avrebbero conseguenze rilevanti.