In tema di sospensione dei termini nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, deve ritenersi che il giorno 16 settembre vada compreso nel novero dei giorni concessi dal termine.
L’articolo su ipsoa.it
Nota informativa: I contenuti di questo articolo hanno valore puramente divulgativo e non costituiscono consulenza legale professionale. Verificare sempre le fonti ufficiali o consultare un esperto.