Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali

Presentazione

Il Garante per la privacy ha adottato specifiche Linee guida sull’informazione giuridica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011.

Il Garante ha predisposto le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica”, – con l’obiettivo di  fornire  orientamenti utili a quanti svolgono attività  di  riproduzione  di  sentenze   e   altri   provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica -, al fine di garantire il rispetto dei principi in  materia di protezione dei dati personali ai sensi del d. lg. 30 giugno  2003, n. 196.

Ne diamo conto in estrema sintesi.

Dall’ambito di applicazione delle linee guida sono esclusi

* i trattamenti  effettuati  presso  gli  uffici giudiziari di ogni ordine  e  grado,  il  Consiglio  superiore  della magistratura, gli altri organi di autogoverno e  il  Ministero  della giustizia, “per ragioni di giustizia”,  vale a dire i trattamenti di dati personali  direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie (art. 47, comma 2, del Codice);

* i trattamenti  effettuati  nell’esercizio  dell’attività giornalistica,  disciplinata   da   specifiche   disposizioni   sulla protezione dei dati personali (artt. 136 e ss. del Codice  di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, provv.  del  Garante  29  luglio  1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179).

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della  cultura  giuridica  e strumento  indispensabile  di  controllo  da  parte   dei   cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.

La  conoscenza  di  tali  provvedimenti  può essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria “anche attraverso il sistema  informativo  e  il  sito  istituzionale  della medesima  autorità  nella  rete  Internet”, osservando alcune cautele previste  dallo  stesso  Codice  (art.  52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati. Nel rispetto della cautela è anche “ammessa   la diffusione del contenuto, anche integrale, di sentenze  e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7).

Quanto alla  procedura  di   anonimizzazione  dei    provvedimenti giurisdizionali,   l’art.  52  pone  alcune  cautele  alla loro  libera  diffusione; in particolare, prevede una particolare procedura attraverso la quale ogni interessato  può  chiedere, on  istanza  depositata   presso   la   cancelleria   o   segreteria dell’ufficio giudiziario,  che le sue generalità e ogni altro dato  idoneo  a  identificarlo  siano omessi in caso di riproduzione del provvedimento.
Sono legittimati a inoltrare la richiesta non solo  le  parti di un giudizio civile, o l’imputato in un processo penale,  ma  anche qualsiasi altro soggetto reso  identificabile  nel   provvedimento   attraverso l’indicazione delle generalita’ o di altri dati identificativi.

Tuttavia la richiesta è sottoposta ad alcune condizioni e limiti:

* deve  essere  rivolta   all’ufficio giudiziario procedente,  davanti  al  quale  si  svolge  il  giudizio, mediante il suo deposito nella cancelleria o segreteria  giudiziaria  “prima che sia  definito il relativo grado di giudizio” (cioè, a  procedimento  in  corso);
* deve  contenere   l’esplicita   istanza   che   la cancelleria o la segreteria riportino, sull’originale della  sentenza o del provvedimento, un’annotazione che specifichi  che  in  caso  di riproduzione   del   provvedimento   non   può   essere    riportata l’indicazione delle generalità e di altri  dati  identificativi  del richiedente;
* deve essere espressamente motivata: in essa l’interessato deve specificare i “motivi  legittimi”  che  la giustificano.

Circa la competenza a decidere sulla richiesta (art. 52, comma 2), essa spetta  all’Autorità giudiziaria presso cui pende il giudizio e che  deve  pronunciare  la sentenza o adottare il provvedimento. La decisione assume la forma di un decreto,  riportato  in  calce all’istanza. Ovviamente, in  caso  di  rigetto   della   richiesta,   nessuna annotazione va apposta sull’originale del provvedimento.

In determinati casi – specificati nelle Linee guida – l’anonimizzazione può essere disposta d’ufficio, cioè senza richiesta di parte. La salvaguardia, infatti, dei  diritti  degli  interessati  attraverso  un oscuramento delle loro generalità non  pregiudica  la  finalità di informazione giuridica, che il Codice intende salvaguardare, ma  può  essere necessaria, nell’ottica di un corretto bilanciamento dei diversi interessi, per tutelare la sfera di riservatezza degli interessati.

In rapporto al divieto di diffusione dei provvedimenti (art. 52, comma 4), i  primi  tre  commi  dell’art.  52   descrivono   la   procedura finalizzata all’apposizione dell’annotazione volta all’omissione  dei dati.
La  prescrizione  è  rivolta  in   primo   luogo   all’Autorità giudiziaria ed anche  a  tutti  gli  altri  soggetti, terzi rispetto all’Autorità giudiziaria, che svolgono  attività  di diffusione dei provvedimenti per finalità di informazione giuridica.

Il comma 5 dell’art. 52 del Codice pone uno specifico, ulteriore, divieto  di  diffusione  dei  dati  dei  minori  e  delle  parti  nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. La norma impone di omettere non solo le generalità e  gli altri dati identificativi dei soggetti tutelati, ma anche gli “altri dati anche relativi  a  terzi  dai quali  può  desumersi  anche  indirettamente  l’identità”  di   tali soggetti.

I soggetti tutelati sono i minori coinvolti in qualunque tipo  di procedimento giudiziario e le parti, limitatamente ai procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato civile  delle  persone  (quali, ad esempio: matrimonio e sue vicende, filiazione, adozione, ordini di protezione contro gli  abusi familiari, azioni di stato, richieste di rettificazione di sesso).

La tutela in  esame  si  aggiunge  a  quella  prevista  dall’art. 734-bis c.p. (“Divulgazione  delle  generalità  o  dell’immagine  di persona  offesa  da  atti   di   violenza   sessuale”),   che   punisce   chiunque   divulghi, nell’ambito di determinati delitti a sfondo sessuale (soprattutto, ma non  solo,  relativi  a  minori),  anche  attraverso   mezzi   di comunicazione di massa, le generalità  o  l’immagine  della  persona offesa senza il suo consenso.

Per finire, il lodo:  il  comma  6  dell’art.  52   estende   le   altre   disposizioni dell’articolo “anche in caso di deposito del lodo ai sensi  dell’art. 825 del codice di procedura civile”.
Si applica, quindi, anche  a  tale  particolare  pronuncia  la   procedura   di anonimizzazione dei provvedimenti, con le regole poste riguardo  alla presentazione  della  richiesta  dall’interessato  (comma  1),   alla decisione degli arbitri, anche d’ufficio (comma  2),  all’apposizione dell’annotazione (comma 3), e al divieto  di  diffusione  (comma  4), oltre che, ovviamente, il divieto ex lege di cui al comma 5.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Tratto da governo.it.

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