La responsabilità del marketplace per i prodotti venduti da terzi

La responsabilità dei marketplace nei confronti dei venditori terzi è un tema di grande rilevanza nel contesto dell’e-commerce. I marketplace, infatti, sono piattaforme online che mettono in contatto venditori e acquirenti, facilitando così la compravendita di prodotti e servizi. Tuttavia, la presenza di venditori terzi su queste piattaforme solleva diverse questioni in merito alla responsabilità dei marketplace stessi.

Secondo la normativa vigente, i marketplace sono considerati intermediari tecnologici e, pertanto, non possono essere ritenuti responsabili per le violazioni commesse dai venditori terzi. Questo principio è sancito dall’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 70/2003, che recepisce la Direttiva europea sul commercio elettronico. Tale disposizione stabilisce che gli intermediari tecnologici non possono essere ritenuti responsabili per le informazioni trasmesse o memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che non abbiano effettivamente conoscenza dell’attività o dell’informazione illecita e, una volta ottenuta tale conoscenza, agiscano tempestivamente per rimuoverla o disabilitarne l’accesso.

Tuttavia, i marketplace hanno l’obbligo di adottare misure adeguate per prevenire e contrastare le violazioni dei diritti dei consumatori e dei venditori. In particolare, devono mettere a disposizione degli utenti strumenti per segnalare eventuali violazioni e devono rispondere tempestivamente alle segnalazioni ricevute. Questo è quanto stabilito dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 70/2003, che prevede che gli intermediari tecnologici debbano adottare misure adeguate per prevenire e contrastare le violazioni dei diritti dei consumatori e dei venditori.

Inoltre, i marketplace devono fornire informazioni chiare e trasparenti sui venditori terzi presenti sulla loro piattaforma. Questo è quanto stabilito dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 70/2003, che prevede che gli intermediari tecnologici debbano fornire informazioni chiare e trasparenti sulle condizioni di utilizzo del servizio, comprese le informazioni relative all’identità del venditore terzo e alle modalità di contatto.

È importante sottolineare che i marketplace non possono essere considerati responsabili per eventuali danni causati dai prodotti o dai servizi venduti dai venditori terzi. Questo principio è sancito dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 70/2003, che prevede che gli intermediari tecnologici non possono essere ritenuti responsabili per i danni causati dai prodotti o dai servizi venduti dai venditori terzi, a meno che non abbiano effettivamente conoscenza dell’attività o dell’informazione illecita e non agiscano tempestivamente per rimuoverla o disabilitarne l’accesso.

In conclusione, i marketplace hanno una responsabilità limitata nei confronti dei venditori terzi presenti sulla loro piattaforma. Se da un lato non possono essere ritenuti responsabili per le violazioni commesse dai venditori terzi, dall’altro hanno l’obbligo di adottare misure adeguate per prevenire e contrastare tali violazioni. Inoltre, devono fornire informazioni chiare e trasparenti sui venditori terzi e non possono essere considerati responsabili per eventuali danni causati dai prodotti o dai servizi venduti da questi ultimi.