Riceviamo e pubblichiamo da Associazione ViVinsieme:
La mediazione civile e commerciale
Termini e definizioni
Il D.Lgs. 28/2010 e il D.M. 180/2010 hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto
giuridico della mediazione civile e commerciale o semplicemente mediazione civile.
Lo strumento è finalizzato a comporre una controversia civile prima che arrivi in tribunale o
a porvi fine se è già iniziata. Da marzo 2011, infatti, il ricorso alla mediazione civile è
obbligatorio prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie
(locazione, affitto d’azienda, successioni ereditarie, condominio, danni da circolazione dei
veicoli, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
Nell’ambito della mediazione civile, le norme indicate definiscono espressamente:
• la mediazione: l’attività svolta da un terzo finalizzata alla ricerca di un accordo per la
risoluzione di una controversia;
• il mediatore: il soggetto qualificato e imparziale che svolge la mediazione;
• la conciliazione: il semplice risultato positivo della mediazione;
• l’organismo di mediazione: l’ente pubblico o privato (iscritto al registro degli organismi
abilitati alla mediazione) presso il quale si svolge il procedimento.
Cosa non è la mediazione civile e commerciale?
La mediazione civile non è l’arbitrato
perché il mediatore civile, a differenza dell’arbitro, non esprime un giudizio vincolante
sulla questione. Il mediatore civile, quindi, non attribuisce torti e ragioni, ma aiuta le parti
ad individuare una possibile soluzione per risolvere la controversia bonariamente.
La mediazione civile non è la conciliazione
perché il termine conciliazione identifica altri istituti giuridici, i quali ben poco hanno in
comune con la mediazione civile e commerciale. Ad es. la conciliazione societaria, la
conciliazione penale, la conciliazione del lavoro, la conciliazione presso i Corecom, ecc.
La mediazione civile non è “conciliazione obbligatoria”
innanzitutto, perchè il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio soltanto per alcune
materie ben determinate; in tutti gli altri casi rimane facoltativo. Inoltre, perché le norme
sulla mediazione civile utilizzano espressamente il termine conciliazione per indicare
solamente il risultato positivo della mediazione; risultato, quindi, che (per quanto
auspicabile) è soltanto possibile, ma non certamente obbligatorio.
La mediazione civile non è “mediaconciliazione”
perché il termine mediaconciliazione, oltre ad essere sconosciuto a qualsiasi norma, risulta
comunque fuorviante e privo di attinenza. Anche perché il prefisso “media-” riguarda
prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele)comunicazione, ma non quello
del diritto. Es. (mass)media, mediateca, ma anche Mediaset, Mediaworld, ecc.
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