La risoluzione eccessiva onerosità è un concetto che trova applicazione nel diritto civile italiano. Essa si riferisce alla possibilità per una delle parti di un contratto di chiedere la risoluzione dello stesso qualora l’adempimento delle proprie obbligazioni risulti eccessivamente oneroso. Tale principio è disciplinato dall’articolo 1467 del Codice Civile italiano.
Secondo quanto stabilito dalla normativa, la risoluzione per eccessiva onerosità può essere richiesta solo se si verificano determinate condizioni. In particolare, l’adempimento delle obbligazioni deve essere divenuto eccessivamente oneroso a causa di avvenimenti imprevedibili al momento della conclusione del contratto. Inoltre, tali avvenimenti devono essere tali da rendere l’adempimento delle obbligazioni “evidentemente iniquo” per una delle parti.
È importante sottolineare che la risoluzione per eccessiva onerosità non può essere richiesta in tutti i tipi di contratti. La normativa prevede infatti delle eccezioni, come ad esempio i contratti di durata o quelli che prevedono una clausola di revisione dei prezzi. In questi casi, le parti hanno già previsto la possibilità di modificare le condizioni contrattuali in caso di mutamenti delle circostanze.
Per quanto riguarda i riferimenti normativi, l’articolo 1467 del Codice Civile può essere consultato sul sito NormAttiva.it all’indirizzo: [URL articolo 1467 Codice Civile su NormAttiva.it]. Questo sito è una fonte affidabile per consultare le norme italiane in vigore.
È importante sottolineare che la risoluzione per eccessiva onerosità è un istituto giuridico che richiede una valutazione caso per caso. Non è possibile stabilire in modo generale quando si verifichi una situazione di eccessiva onerosità, ma è necessario analizzare le specifiche circostanze del contratto e gli avvenimenti imprevedibili che ne hanno determinato l’eccessiva onerosità.
In conclusione, la risoluzione per eccessiva onerosità è un istituto giuridico che permette a una delle parti di un contratto di chiedere la risoluzione dello stesso qualora l’adempimento delle proprie obbligazioni risulti eccessivamente oneroso. Tale principio è disciplinato dall’articolo 1467 del Codice Civile italiano e richiede la presenza di determinate condizioni. È importante consultare la normativa e valutare attentamente le specifiche circostanze del contratto prima di richiedere la risoluzione per eccessiva onerosità.