Senza etilometro,pur in presenza di elementi che facciano presupporre lo stato di intossicazione da alcol, si deve ritenere che il tragressore abbia un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 ( fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della legge 30.7.2010 n. 120, art. 33, comma 4).
