L’ordinanza de quo costituisce una innovativa quanto recente applicazione della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 4209/2010, a seguito della quale è stato affermato il principio della dovutezza delle spese generali (12,50% di cui all’art. 14 T.F.), calcolate sui diritti e sugli onorari, anche se nella sentenza il Giudice abbia omesso l’espressa liquidazione delle stesse.
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