Subentro nelle spese condominio: chi deve pagare?

Subentro nelle spese condominio: chi deve pagare?

Il subentro nelle spese condominio è un argomento che suscita spesso dubbi e discussioni tra i condomini. Chi deve pagare? Quali sono le norme che regolano questa questione? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su questo tema, analizzando le disposizioni normative e fornendo alcune indicazioni utili.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 63 del Codice Civile, le spese condominiali devono essere ripartite tra i condomini in base alla quota di proprietà di ciascuno. Questo significa che ogni condomino è tenuto a contribuire alle spese comuni in proporzione alla sua quota di proprietà. Tuttavia, in caso di subentro, la situazione può diventare più complessa.

Il subentro nelle spese condominio si verifica quando un condomino vende la propria unità immobiliare ad un nuovo acquirente. In questo caso, il nuovo proprietario subentra nei diritti e nei doveri del precedente condomino, compresi quelli relativi alle spese condominiali. Ma chi deve pagare le spese condominiali nel periodo che intercorre tra la vendita e il subentro?

Secondo la giurisprudenza, il venditore è tenuto a pagare le spese condominiali fino al momento del subentro del nuovo proprietario. Questo perché, fino a quel momento, il venditore è ancora il legittimo proprietario dell’unità immobiliare e quindi è responsabile delle spese condominiali. Tuttavia, è possibile che il venditore e l’acquirente possano concordare diversamente nel contratto di vendita, ad esempio stabilendo che il nuovo proprietario si faccia carico delle spese condominiali già a partire dalla data di stipula del contratto.

Una volta avvenuto il subentro, il nuovo proprietario diventa responsabile del pagamento delle spese condominiali. È importante sottolineare che il subentro non comporta solo l’assunzione delle spese condominiali future, ma anche il pagamento delle spese condominiali arretrate, se presenti. Pertanto, il nuovo proprietario dovrà verificare se ci sono eventuali debiti condominiali accumulati dal precedente condomino e provvedere al loro pagamento.

È altresì importante sottolineare che il subentro nelle spese condominio non riguarda solo le spese ordinarie, ma anche le spese straordinarie. Le spese ordinarie sono quelle necessarie per il normale funzionamento e la manutenzione dell’edificio, come ad esempio le spese per la pulizia delle parti comuni, l’illuminazione, l’ascensore, ecc. Le spese straordinarie, invece, riguardano interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, installazione di nuovi impianti, ecc. Anche in questo caso, il nuovo proprietario dovrà contribuire alle spese straordinarie in base alla sua quota di proprietà.

A parere di chi scrive, è consigliabile che il venditore e l’acquirente si accordino chiaramente sulle modalità di pagamento delle spese condominiali nel contratto di vendita. In questo modo, si eviteranno possibili controversie e malintesi in futuro. È importante che entrambe le parti siano consapevoli dei propri obblighi e dei propri diritti in materia di spese condominiali.

Possiamo quindi dire che il subentro nelle spese condominio comporta il passaggio della responsabilità del pagamento delle spese dal venditore all’acquirente. Il venditore è tenuto a pagare le spese condominiali fino al momento del subentro, a meno che non sia diversamente stabilito nel contratto di vendita. Una volta avvenuto il subentro, il nuovo proprietario diventa responsabile del pagamento delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie. È consigliabile che venditore e acquirente si accordino chiaramente sulle modalità di pagamento delle spese condominiali nel contratto di vendita, al fine di evitare possibili controversie future.