Amministratori ‘teste di legno’: responsabili penalmente con gli altri vertici della società 

L’amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod.pen., per la commissione, da parte degli altri, dell’evento reato che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestablliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire.

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