Responsabilità penale per assegno di mantenimento molto inferiore al dovuto
Vi è differenza tra il mero inadempimento dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento e l’inadempimento che vale ad integrare la violazione del precetto di cui all’art. 570, 2° comma, n. 2, c.p. Ricorre questo secondo caso quando i "versamenti si sono attestati su somma largamente inferiore a quella dovuta e non hanno altresì avuto carattere di continuità"