Fallimento: Il prestanome risponde dell’illecito del gestore non qualificato
Nel reato di bancarotta fraudolenta, il formale titolare della gestione, anche se privo di reali poteri e non esecutore materiale del fatto illecito (il c.d. prestanome o testa di legno) può considerarsi correo dell’illecito posto in essere dal gestore non qualificato, quando vi sia prova di una sua rappresentazione dell’atto distrattivo.