Sulla caccia competenza esclusiva dello Stato
Fermo no della Corte Costituzionale alla Legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n.15, che estendeva la possibilità di ‘prelievo venatorio’ fino a un’ora dopo il tramonto. Il limite stabilito dalla Legge statale n.157/1992, (la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto), non può essere eluso dalla legislazione regionale.