La riproduzione di un file costituisce uso di “formulario”
Ai fini dell’applicabilità degli articoli 1341 e 1342 c.c., anche se non è stato usato un "modulo", ovvero uno stampato da accettare in blocco riempiendo gli spazi bianchi, la riproduzione di un documento informatico o "file", predisposto da un contraente (nel caso di specie, banca) e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, costituisce uso di "formulario".