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Avvocati, il compenso per ‘esame e studio’ non è dovuto per il rinvio

Nel caso in cui nell’udienza non si svolga alcuna attività processuale (rinvio), ovvero si proceda ad una mera lettura di atti già assunti in precedenza, il difensore non deve svolgere alcuno sforzo di preparazione, valendo quello che è stato già fatto (e remunerato) per la prima udienza antecedente al mero rinvio.