Il segreto professionale e i casi di non punibilità 

I professionisti "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio o professione, salvi in casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. L’eventuale segreto professionale non può essere ritenuto a priori, ma va eccepito da chi, chiamato a deporre, rientra nelle indicazioni di cui all’art. 200 cod. proc. pen."

Change privacy settings
×