Esami avvocato, non più di 300 candidati a commissione

Le sottocommissioni dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non possono esaminare più di trecento candidati. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha accolto il ricorso di una candidata all’esame di abilitazione alla professione forense contro il Ministero della Giustizia e la Commissione d’esame che non la aveva ammessa alle prove orali.

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