window.clarity('consentv2',{ ad_storage: "granted | denied", analytics_storage: "granted | denied" });

Aduc: Myway/For You, nuova vittoria, contratto nullo

MYWAY/4YOU: NUOVA VITTORIA. IL TRIBUNALE DI FIRENZE RIBADISCE CHE IL
CONTRATTO E’ NULLO ANCHE DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Firenze, 28 Marzo 2007  –

E’ disponibile da pochi giorni il testo completo
della sentenza n. 4155/06 (1) del Tribunale di Firenze che ribadisce la
nullita’ dei contratti 4You anche dopo la famosa sentenza della corte di
cassazione n. 19024 del 29 Settembre 2005 che stabiliva che la violazione
delle regole di condotta degli intermediari finanziari non determinano la
cosi’ detta "nullita’ virtuale" a meno che non attengano agli "elementi
intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioe’, la struttura
o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.)".

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza citata, facendo esplicito
riferimento all’insegnamento della Cassazione, ribadisce che le violazioni a
carico della Banca relative al prodotto 4You sono di due tipi, alcune non
riguardano la fase genetica del contratto (ad esempio articoli 28 e 32 del
Reg. Consob 11522/98) mentre altre violazioni (ad esempio articoli 27 e 29
dello stesso regolamento) attengono specificatamente alla struttura del
contratto e di conseguenza il contratto va dichiarato nullo. <br>

La sentenza e’ particolarmente importante anche perche’ e’ la prima che
accoglie specificatamente anche un’altra tesi proposta dai legali che
collaborano con l’Aduc, tesi che fino ad oggi non era stata specificatamente
citata nelle, pur numerose, sentenze favorevoli. Si tratta del problema del
vincolo posto sul fondo comune d’investimento. Le norme proibiscono
espressamente (provvedimento della Banca d’Italia del 1 Luglio 1998) di
collegare la vendita di un fondo comune d’investimento con contratti che
pongono oneri o vincoli non previsti dal regolamento del fondo stesso.
Questo principio e’ richiamato anche dalle norme sulle gestioni patrimoniali
(art. 47 del Regolamento Consob 11522/98) che pur riguardando un caso
diverso dai piani finanziari MyWay/4You rappresenta comunque l’espressione
dello stesso principio di liberta’ dell’investimento.

Con i piani finanziari MyWay/4You, gli investitori non possono scegliere di
modificare il fondo comune d’investimento sottoscritto (magari perche’ il
fondo va male o ha cambiato politica d’investimento).

Anche questa violazione attiene alla fase genetica del contratto e implica
pertanto la nullita’ del contratto stesso.

Sono ormai numerose le sentenze favorevoli ai risparmiatori relative a
questi piani finanziari e per questo abbiamo deciso di creare un archivio
on-line (2) a disposizione di chiunque, consultabile a questo indirizzo:
http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=176190

Alessandro Pedone, consulente Aduc per la tutela del risparmio

http://investire.aduc.it

(1)     Il testo della sentenza e’ scaricabile a questo indirizzo:

http://investire.aduc.it/allegati/176190-4You%2006%2012%2004%20Firenze%20.pdf

        028-4You.doc
31K Visualizza come HTML Scarica