Le nuove regole introdotte dal Decreto Legge 73/2024 spiegano quando si deve pagare il ticket in caso di assenza e quali sono le eccezioni per evitare la sanzione.
Prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) rappresenta oggi la modalità più efficiente per accedere rapidamente alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), riducendo tempi di attesa e code agli sportelli. Tuttavia, capita frequentemente di trovarsi nell’impossibilità di presentarsi all’appuntamento fissato, sollevando il dubbio: che fine fa il ticket sanitario in caso di mancata presentazione? È previsto comunque il pagamento del contributo?
Regole e sanzioni per la mancata disdetta della prenotazione
Il ticket sanitario è la quota che il cittadino versa per alcune prestazioni sanitarie, integrando la copertura offerta dal SSN. Tale contributo varia in base alla prestazione, alla regione e alla categoria di esenzione del paziente, che può riguardare reddito, età, gravidanza o condizioni patologiche croniche.
Il Decreto Legge n. 73 del 2024, recante “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”, ha introdotto disposizioni specifiche riguardo la disdetta degli appuntamenti prenotati tramite CUP. In particolare, il comma 5 dell’art. 3 stabilisce che la disdetta deve essere effettuata almeno due giorni lavorativi prima della data prevista, con modalità accessibili come portali online o numeri verdi. Questo meccanismo garantisce un rapido riutilizzo della prestazione sanitaria da parte di altri utenti, contribuendo a ridurre gli sprechi e le inefficienze del sistema.
Nel caso in cui il cittadino non si presenti al servizio senza aver effettuato la disdetta nei tempi indicati, è in genere tenuto al pagamento del ticket, anche qualora benefici di esenzioni. Tale obbligo è confermato anche dalle normative regionali sulla compartecipazione alla spesa sanitaria, pertanto è consigliabile consultare le specifiche disposizioni vigenti nel proprio territorio di residenza.
Le sanzioni previste in caso di mancata disdetta tempestiva possono arrivare fino all’importo massimo del ticket relativo alla prestazione, con un tetto di 36,15 euro per visite ed esami e 46,15 euro per la chirurgia ambulatoriale, oltre a 11 euro per le spese di notifica. L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) invia al cittadino una lettera raccomandata contenente i dettagli della sanzione, le modalità di pagamento e le istruzioni per presentare eventuali giustificativi.

Non sempre il pagamento del ticket o della sanzione è dovuto in caso di mancata disdetta. Sono infatti previsti casi di imprevisti o cause di forza maggiore che esonerano l’utente dall’obbligo contributivo, purché la documentazione giustificativa venga inviata tempestivamente alla propria ASL.
Tra le motivazioni valide per evitare la sanzione rientrano:
- Ricovero improvviso in ospedale o pronto soccorso;
- Malattia acuta certificata da un medico o aggravamento improvviso di patologie croniche che impediscano di uscire dall’abitazione;
- Urgenze legate ad altre prestazioni sanitarie, come appuntamenti certificati con specialisti;
- Eventi straordinari quali calamità naturali (alluvioni, frane, nevicate) che impediscano il raggiungimento della struttura sanitaria;
- Incidenti stradali occorsi entro 6 ore dall’appuntamento;
- Nascita o lutto familiare entro due giorni lavorativi dall’appuntamento;
- Scioperi o ritardi dei mezzi pubblici;
- Cause personali documentabili come ciclo mestruale per visite ginecologiche, secondo le normative regionali.
Il cittadino ha 30 giorni di tempo dalla notifica della sanzione per presentare giustificativi validi, compilando e inviando il modulo dedicato, accompagnato da documentazione e copia di un documento d’identità. I canali di invio includono posta elettronica certificata (PEC), e-mail ordinaria o raccomandata all’ufficio competente della propria AUSL.