Parcheggiare davanti a un cancello senza passo carrabile: cosa si può fare davvero e quali sono i rischi.
Il tema del parcheggio davanti ai cancelli privati, specie quelli sprovvisti del cartello ufficiale di passo carrabile, solleva da anni dubbi e fraintendimenti tra gli automobilisti. Non è raro imbattersi in situazioni dove, nel tentativo di trovare un posto libero, si finisce per sostare proprio davanti a un accesso carrabile privo di segnalazione formale.
Ma cosa dice davvero la legge? E quali sono i confini tra ciò che è lecito e ciò che può esporci a sanzioni o conseguenze più gravi?
La legge lo dice chiaro e tondo
Secondo il Codice della Strada italiano, la sosta davanti a un accesso privato è vietata solo se questo è contrassegnato da un cartello ufficiale di passo carrabile, rilasciato dal Comune e accompagnato da regolare autorizzazione. Solo in presenza di questo segnale, la violazione può comportare una multa fino a 173 euro, oltre alla possibilità di rimozione del veicolo.

Questa disposizione ha una logica ben precisa, il cartello rappresenta l’unico strumento riconosciuto dalla legge per rendere esplicito e valido il divieto di sosta. È la presenza del segnale a rendere chiaro a qualunque automobilista che quel tratto di strada è riservato al transito dei veicoli per accedere a una proprietà privata.
Spesso si vedono cartelli scritti a mano o acquistati nei negozi con frasi come “Non parcheggiare, passo carrabile” oppure “Accesso sempre attivo”. Tuttavia, questi segnali, se non ufficialmente autorizzati, non hanno alcun valore legale. In altre parole, chi parcheggia davanti a un cancello con un cartello artigianale non commette un’infrazione sanzionabile.
Anzi, è chi espone un segnale non regolamentare che rischia di incorrere in una sanzione, poiché si appropria indebitamente di uno spazio pubblico senza le dovute autorizzazioni. L’uso scorretto o abusivo della segnaletica stradale può, infatti, essere considerato illecito.
Tuttavia, il fatto che la sosta davanti a un cancello privo di passo carrabile sia formalmente permessa non significa che sia sempre priva di conseguenze. In alcune circostanze, la permanenza prolungata del veicolo può trasformarsi in un ostacolo al diritto di accesso alla proprietà privata. E qui entra in gioco un altro piano del diritto, quello civile e, in casi estremi, anche penale.
Un precedente rilevante è la sentenza della Corte di Cassazione n. 40482/2018, nella quale i giudici hanno riconosciuto il reato di violenza privata (art. 610 del Codice penale) a carico di un automobilista che aveva bloccato per ore l’accesso a un’abitazione. Secondo la Corte, impedire deliberatamente l’ingresso o l’uscita da una proprietà, anche senza un passo carrabile, può configurare un illecito penale, specie se l’intento è ostruzionistico o reiterato.