Le norme italiane tutelano i diritti degli eredi legittimi, ma consentono ai nonni di destinare parte del patrimonio ai nipoti: ecco come orientarsi tra donazioni e successioni.
In un contesto familiare sempre più articolato e con una crescente attenzione alle dinamiche ereditarie, molti nonni si interrogano su come destinare al meglio il proprio patrimonio ai nipoti, evitando che la trasmissione passi obbligatoriamente per i figli. Questa riflessione si inserisce nell’ambito del diritto successorio italiano, che regola in modo preciso le possibilità e i vincoli legati alla donazione e alla successione ereditaria.
Donazioni e successioni: cosa dice la legge italiana
Il Codice Civile, all’articolo 769, stabilisce che la donazione è un vero e proprio contratto stipulato liberamente da chi dispone dei beni, ma con alcune limitazioni quando si tratta di parenti stretti. I nonni possono donare immobili o denaro ai nipoti, anche escludendo i figli, ma solo se la donazione avviene da vivi. La legge però tutela i diritti degli eredi legittimi, in particolare dei figli, che hanno diritto alla cosiddetta quota di legittima.

Quando un nonno decide di donare ai nipoti, escludendo i figli, questi ultimi possono infatti impugnare la donazione dopo la morte del nonno, chiedendo la riduzione per ottenere la propria quota di eredità. Questo significa che la donazione potrebbe essere parzialmente o totalmente annullata per rispettare i diritti legali degli eredi diretti.
Nel caso di immobili intestati a nipoti minorenni, la legge prevede che se sorgono controversie tra genitori esclusi e nipoti beneficiari, venga nominato un curatore speciale per tutelare gli interessi dei minori.
Quota di legittima e divisione dell’eredità
La disciplina della quota di legittima è una delle chiavi per comprendere la possibilità o meno di escludere i figli dalla successione. La normativa italiana suddivide l’eredità in due parti principali:
- Quota di legittima (o riserva): una parte obbligatoria che la legge riserva agli eredi legittimi, soprattutto ai figli e al coniuge.
- Quota disponibile: la parte che il testatore può liberamente assegnare a chiunque, compresi i nipoti.
Ad esempio, se il coniuge è ancora in vita e c’è un solo figlio, il coniuge ha diritto a 1/3 dell’eredità, il figlio a 1/3 e il restante 1/3 è quota disponibile. Se ci sono più figli, il coniuge ha diritto a 1/4, gli eredi figli a metà eredità da dividersi tra loro, e il 25% è disponibile. La quota disponibile può essere lasciata anche ai nipoti, ma sempre nel rispetto delle quote di legittima.