Il pagamento del prezzo e la consegna della casa sono già stati effettuati, ma il contratto è solo un preliminare di compravendita e sarà sempre il rogito a determinare l’effetto traslativo. Il promissario acquirente resta un detentore e rispetto al bene non ha l’”animus possidendi” che vale ai fini dell’usucapione. Lo precisa la sentenza 4863/10 della Cassazione.