Il patto di famiglia è uno strumento giuridico che consente di regolare in modo anticipato la successione ereditaria, al fine di tutelare gli interessi dei familiari. In particolare, il patto di famiglia può essere utilizzato per disciplinare la quota di eredità che spetta ai legittimari non partecipanti.
Il patto di famiglia trova la sua base normativa nell’articolo 768 del Codice Civile, il quale stabilisce che i legittimari non partecipanti possono essere esclusi dalla successione solo mediante atto di liberalità. Questo significa che, se un legittimario non partecipa al patto di famiglia, avrà comunque diritto alla sua quota di legittima.
Per comprendere meglio il concetto di legittimari non partecipanti, è necessario fare riferimento all’articolo 536 del Codice Civile. Questo articolo stabilisce che i legittimari sono coloro che hanno diritto ad una quota di eredità riservata dalla legge, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie del defunto. I legittimari non partecipanti sono quindi quei familiari che, pur avendo diritto alla legittima, non hanno aderito al patto di famiglia.
È importante sottolineare che il patto di famiglia deve essere redatto in forma scritta e deve essere registrato presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il patto di famiglia può essere modificato o revocato solo con il consenso di tutti i partecipanti.
Per quanto riguarda i riferimenti normativi, è possibile consultare l’articolo 768 del Codice Civile su NormAttiva.it (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:libro:secondo:titolo:quinto:capo:terzo:sezione:seconda:articolo:768:2019-01-01;consolato) e l’articolo 536 del Codice Civile su NormAttiva.it (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:libro:secondo:titolo:quarto:capo:terzo:sezione:prima:articolo:536:2019-01-01;consolato).
In conclusione, il patto di famiglia rappresenta uno strumento importante per regolare la successione ereditaria e tutelare gli interessi dei familiari. Tuttavia, è fondamentale tenere presente che i legittimari non partecipanti hanno comunque diritto alla loro quota di legittima, a meno che non siano esclusi mediante atto di liberalità.