window.clarity('consentv2',{ ad_storage: "granted | denied", analytics_storage: "granted | denied" });

Le procedure per l’invio telematico dei certificati medici non rispettano la normativa

Comunicato stampa

 

Lecce, 2 dicembre 2010. L’avv. Andrea Lisi, Presidente dell’ANORC (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili Conservazione digitale dei documenti) non si sente per nulla rassicurato dalle spiegazioni fornite da Palazzo Vidoni e conferma quanto già ribadito durante il convegno ”Information security hospital” svoltosi a Roma il 30 novembre.

L’avv. Lisi aveva chiarito che ‘Il cittadino lavoratore, infatti, quando si stampa il certificato, riceve in realtà una semplificazione. Stampa cioè un foglio in pdf senza la firma digitale del medico, e dunque tale documento rischia d non avere alcun valore legale. Il medico – prosegue l’esperto – per compilare il certificato, si deve autenticare al Sac (Sistema di accoglienza centrale) con una sorta di firma elettronica, ma non è una firma digitale digitale”. Oltre a questo Lisi aveva messo in evidenza anche la questione della conservazione dei documenti digitali. “Chi li deve conservare – si era chiesto Lisi – visto che la legge non specifica chi debba farlo? E se non c’è il conservatore, chi garantisce che nel tempo questi documenti non si deterioreranno? Deve esserci infatti una figura preposta che si occupi nel tempo di usare i formati adatti, che nel tempo cambiano, su cui salvare e conservare i documenti”. Il pdf, ad esempio, “non garantisce in maniera assoluta la memoria digitale. È uno dei formati possibili al momento, ma non si sa con certezza cosa succederà nel futuro”.

Si ricorda, in proposito, che la procedura di trasmissione telematica dei certificati di malattia era stata introdotta con la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2010 n. 1: rischia, quindi, di essere tutto non valido giuridicamente?