Esercizio Provvisorio e affitto d’azienda sono due strumenti che possono essere utilizzati nelle procedure concorsuali per garantire la continuità dell’attività aziendale e tutelare i creditori. In questo articolo, esploreremo le novità introdotte in materia e le modalità di applicazione di tali strumenti.
L’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda sono previsti dall’articolo 104 del R.D. 267/1942, che disciplina la gestione dell’azienda durante la fase di liquidazione. Questi strumenti consentono di mantenere in vita l’attività aziendale, garantendo la possibilità di realizzare un maggior valore per i creditori rispetto alla semplice liquidazione dei beni.
L’esercizio provvisorio consiste nella gestione temporanea dell’azienda da parte del curatore fallimentare o di un soggetto terzo nominato dal tribunale. Durante questa fase, l’azienda continua a svolgere la sua attività ordinaria, mantenendo i rapporti con i fornitori, i clienti e i dipendenti. L’obiettivo è quello di massimizzare il valore dell’azienda, consentendo la vendita dell’azienda come un’unità produttiva in funzionamento.
L’affitto d’azienda, invece, prevede la cessione temporanea dell’azienda a un soggetto terzo, che la gestirà per conto del curatore fallimentare. In questo caso, il curatore stipula un contratto di affitto con il soggetto interessato, che si impegna a gestire l’azienda nel rispetto delle norme vigenti. L’affitto d’azienda può essere una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti: il curatore può ottenere un reddito dalla gestione dell’azienda, mentre il soggetto terzo può beneficiare dell’uso dell’azienda per un determinato periodo di tempo.
Le novità introdotte in materia di esercizio provvisorio e affitto d’azienda sono contenute nel Decreto Legge 14/2019, convertito con modificazioni nella Legge 58/2019. Questo decreto ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle procedure concorsuali, al fine di semplificarne la gestione e favorire la continuità dell’attività aziendale.
Una delle principali novità riguarda la possibilità di prorogare l’esercizio provvisorio o l’affitto d’azienda per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi in casi eccezionali. Questa disposizione consente di garantire una maggiore stabilità all’azienda in fase di liquidazione, consentendo di realizzare un maggior valore per i creditori.
Inoltre, il decreto ha introdotto la possibilità di cedere l’esercizio provvisorio o l’affitto d’azienda a un soggetto terzo, anche in presenza di un’offerta di acquisto dell’azienda. Questa disposizione consente di favorire la continuità dell’attività aziendale, consentendo al curatore di valutare tutte le opzioni disponibili per massimizzare il valore dell’azienda.
È importante sottolineare che l’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda devono essere autorizzati dal tribunale competente, che valuterà la fattibilità e l’opportunità di tali strumenti. Inoltre, il curatore fallimentare dovrà redigere un piano di gestione dell’azienda, che dovrà essere approvato dal tribunale.
In conclusione, l’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda sono strumenti utili per garantire la continuità dell’attività aziendale durante le procedure concorsuali. Le novità introdotte dal Decreto Legge 14/2019 hanno reso questi strumenti ancora più efficaci, consentendo di massimizzare il valore dell’azienda e tutelare i creditori. È altresì importante sottolineare che l’applicazione di tali strumenti richiede una valutazione attenta da parte del tribunale competente, al fine di garantire la corretta gestione dell’azienda e la tutela dei creditori.