I rimborsi per operazioni non autorizzate con carte di credito e prepagate

I Rimborsi per operazioni non autorizzate con carte di credito e prepagate

Le carte di credito e prepagate sono diventate uno strumento di pagamento sempre più diffuso e utilizzato. Tuttavia, nonostante le numerose misure di sicurezza adottate dalle banche e dagli istituti finanziari, non è raro che si verifichino operazioni non autorizzate sui conti dei titolari di carte. In questi casi, è fondamentale conoscere i propri diritti e le procedure da seguire per ottenere il rimborso delle somme indebitamente addebitate.

La normativa italiana prevede specifiche disposizioni in materia di rimborsi per operazioni non autorizzate con carte di credito e prepagate. In particolare, il Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, recependo la Direttiva europea 2007/64/CE, ha stabilito i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte in caso di operazioni non autorizzate.

Secondo la normativa, il titolare della carta è tenuto a comunicare tempestivamente all’emittente della carta l’operazione non autorizzata. Tale comunicazione deve avvenire entro 13 mesi dalla data dell’addebito contestato. In caso di mancata comunicazione entro questo termine, il titolare potrebbe perdere il diritto al rimborso.

Una volta ricevuta la comunicazione, l’emittente della carta è tenuto a svolgere un’indagine per verificare l’autenticità dell’operazione contestata. Durante questa fase, l’emittente può richiedere al titolare della carta ulteriori informazioni o documenti utili all’indagine. L’emittente ha il dovere di concludere l’indagine entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se l’emittente della carta accerta che l’operazione è effettivamente non autorizzata, è tenuto a rimborsare immediatamente al titolare l’importo addebitato, comprensivo degli eventuali interessi maturati. Inoltre, l’emittente deve ripristinare il conto del titolare nella situazione in cui si trovava prima dell’operazione non autorizzata.

Tuttavia, è importante sottolineare che il rimborso non è automatico. L’emittente della carta può rifiutare il rimborso se ritiene che il titolare abbia agito in modo negligente o fraudolento. Ad esempio, se il titolare ha comunicato in modo non corretto i dati della carta o ha conservato in modo non sicuro i codici di sicurezza, l’emittente potrebbe ritenere che il titolare abbia contribuito all’operazione non autorizzata.

Inoltre, la normativa prevede che il titolare della carta sia tenuto a pagare una franchigia massima di 150 euro per le operazioni non autorizzate effettuate prima della comunicazione all’emittente. Tuttavia, se il titolare dimostra di aver agito in modo diligente e di aver adottato tutte le misure di sicurezza consigliate, la franchigia può essere ridotta o addirittura annullata.

È altresì importante sottolineare che il rimborso per operazioni non autorizzate si applica sia alle carte di credito che alle carte prepagate. In passato, le carte prepagate erano escluse da questa tutela, ma la normativa ha esteso i diritti dei titolari di carte prepagate, equiparandoli a quelli dei titolari di carte di credito.

In conclusione, i rimborsi per operazioni non autorizzate con carte di credito e prepagate sono regolati da precise disposizioni normative. È fondamentale che i titolari di carte conoscano i propri diritti e le procedure da seguire per ottenere il rimborso delle somme indebitamente addebitate. È inoltre importante adottare tutte le misure di sicurezza consigliate per evitare operazioni non autorizzate. A parere di chi scrive, la normativa italiana offre una tutela adeguata ai titolari di carte, garantendo un equilibrio tra i diritti dei titolari e gli obblighi degli emittenti.