Spese straordinarie coi figli in affidamento esclusivo: chi paga?

Spese straordinarie coi figli in affidamento esclusivo: chi paga?

L’affidamento esclusivo di un figlio è una situazione che può comportare diverse responsabilità e oneri economici per il genitore affidatario. Tra questi, le spese straordinarie rappresentano una questione particolarmente delicata e complessa da affrontare. Ma chi è tenuto a sostenere tali spese? E quali sono le normative che regolamentano questa materia?

L’affidamento esclusivo di un figlio è una situazione in cui uno dei genitori, di comune accordo o per decisione del giudice, assume la responsabilità di prendersi cura del minore a tempo pieno. In questo caso, il genitore affidatario ha il dovere di provvedere a tutte le necessità quotidiane del figlio, come l’alimentazione, l’abbigliamento, l’istruzione e la salute.

Tuttavia, oltre alle spese ordinarie, ci sono anche quelle straordinarie, che possono riguardare ad esempio interventi chirurgici, cure mediche particolari, attività sportive o culturali, viaggi scolastici, e così via. Queste spese, per la loro natura imprevista e non ricorrente, possono rappresentare un notevole onere economico per il genitore affidatario.

La normativa italiana prevede che le spese straordinarie siano divise equamente tra i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche. Questo principio è sancito dall’articolo 337-bis del Codice Civile, che stabilisce che “le spese straordinarie per i figli sono quelle che non rientrano tra le spese ordinarie e che sono necessarie per il loro mantenimento e la loro educazione”. Inoltre, l’articolo 337-ter specifica che “le spese straordinarie sono sostenute in proporzione ai redditi e al patrimonio dei genitori”.

È importante sottolineare che la legge non fornisce una definizione precisa di cosa siano le spese straordinarie, lasciando quindi spazio a interpretazioni e discussioni tra i genitori coinvolti. Tuttavia, la giurisprudenza italiana ha stabilito che le spese straordinarie devono essere necessarie e proporzionate alle esigenze del minore, e devono essere concordate tra i genitori o autorizzate dal giudice.

In caso di disaccordo tra i genitori sull’opportunità o sulla divisione delle spese straordinarie, è possibile ricorrere al giudice per ottenere una decisione. Il giudice, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, valuterà la necessità e la proporzionalità delle spese e stabilirà la quota di contribuzione di ciascun genitore.

È importante sottolineare che il genitore affidatario non può unilateralmente decidere di sostenere una spesa straordinaria e poi richiedere il rimborso all’altro genitore. È necessario un accordo preventivo o l’autorizzazione del giudice per evitare controversie future.

Inoltre, è fondamentale tenere presente che le spese straordinarie devono essere documentate in modo adeguato. È consigliabile conservare tutte le ricevute, le fatture e i documenti relativi alle spese sostenute, in modo da poter dimostrare la necessità e la proporzione delle stesse.

In conclusione, l’affidamento esclusivo di un figlio comporta la responsabilità di sostenere le spese straordinarie necessarie per il suo mantenimento e la sua educazione. La normativa italiana prevede che tali spese siano divise equamente tra i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche. Tuttavia, è fondamentale che le spese siano documentate adeguatamente e che vi sia un accordo preventivo o l’autorizzazione del giudice per evitare controversie future.