affido congiunto o condiviso: quali sono le differenze e le opzioni
L’affido congiunto o condiviso è una modalità di affidamento dei figli minori che viene stabilita in caso di separazione o divorzio dei genitori. Questa forma di affidamento prevede che entrambi i genitori abbiano la responsabilità e l’autorità genitoriale sui figli, condividendo le decisioni importanti riguardanti la loro educazione, salute e benessere.
L’affido congiunto o condiviso si differenzia dall’affido esclusivo, in cui uno dei genitori ha la responsabilità principale dei figli e l’altro genitore ha solo diritto di visita. Nel caso dell’affido congiunto o condiviso, invece, entrambi i genitori partecipano attivamente alla vita dei figli e prendono decisioni insieme.
Secondo la legge italiana, l’affido congiunto o condiviso è la forma privilegiata di affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio dei genitori. L’articolo 337-bis del Codice Civile stabilisce che “l’affidamento congiunto dei figli è il presupposto normale e privilegiato in caso di separazione dei genitori”.
L’affido congiunto o condiviso può essere stabilito d’accordo tra i genitori o, in caso di mancato accordo, può essere deciso dal giudice. In entrambi i casi, l’interesse superiore del minore è il principio guida nella scelta dell’affido congiunto o condiviso.
Nel caso in cui i genitori decidano di stabilire l’affido congiunto o condiviso d’accordo, devono presentare una proposta al giudice che dovrà valutare se essa rispetta l’interesse superiore del minore. La proposta deve contenere le modalità di esercizio dell’affido congiunto o condiviso, come ad esempio la divisione del tempo tra i genitori, le decisioni importanti da prendere insieme e le modalità di comunicazione tra i genitori.
Se i genitori non riescono a trovare un accordo sull’affido congiunto o condiviso, il giudice dovrà decidere in base all’interesse superiore del minore. In questo caso, il giudice terrà conto di diversi fattori, come ad esempio la capacità dei genitori di comunicare e cooperare tra di loro, la disponibilità dei genitori a favorire il rapporto del minore con l’altro genitore e la volontà del minore stesso, se è in grado di esprimere un parere.
L’affido congiunto o condiviso può essere stabilito anche in caso di separazione di fatto dei genitori, cioè quando i genitori non sono sposati o non vivono più insieme. In questo caso, l’affido congiunto o condiviso può essere stabilito d’accordo tra i genitori o può essere deciso dal giudice, sempre nel rispetto dell’interesse superiore del minore.
È importante sottolineare che l’affido congiunto o condiviso non significa necessariamente una divisione equa del tempo tra i genitori. Infatti, il tempo trascorso con ciascun genitore può variare a seconda delle esigenze dei figli e delle circostanze specifiche della famiglia. L’importante è che entrambi i genitori abbiano la possibilità di partecipare attivamente alla vita dei figli e prendere decisioni insieme.
In conclusione, l’affido congiunto o condiviso è una forma privilegiata di affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio dei genitori. Questa forma di affidamento prevede che entrambi i genitori abbiano la responsabilità e l’autorità genitoriale sui figli, condividendo le decisioni importanti riguardanti la loro educazione, salute e benessere. L’affido congiunto o condiviso può essere stabilito d’accordo tra i genitori o può essere deciso dal giudice, sempre nel rispetto dell’interesse superiore del minore. Possiamo quindi dire che l’affido congiunto o condiviso è una soluzione che favorisce la partecipazione attiva di entrambi i genitori alla vita dei figli, garantendo loro un ambiente familiare stabile e amorevole.