L’amministrazione di sostegno nel Codice civile, in sintesi

L’amministrazione di sostegno nel Codice civile, in sintesi

L’amministrazione di sostegno è una figura giuridica prevista dal Codice civile italiano che mira a tutelare le persone che, a causa di una menomazione fisica o psichica, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Questa forma di amministrazione speciale è disciplinata dagli articoli 404 e seguenti del Codice civile.

L’amministrazione di sostegno può essere istituita sia per le persone maggiorenni che per i minori emancipati. Essa viene nominata dal giudice tutelare, su richiesta degli interessati o dei loro familiari, e ha lo scopo di garantire la protezione e l’assistenza delle persone incapaci di agire autonomamente.

L’amministratore di sostegno, che può essere una persona fisica o giuridica, assume il compito di rappresentare legalmente l’incapace, prendendo decisioni in suo nome e per suo conto. L’amministratore deve agire nell’interesse dell’incapace e deve rendere conto delle sue azioni al giudice tutelare.

L’amministrazione di sostegno può riguardare sia gli aspetti personali che patrimoniali dell’incapace. Per quanto riguarda gli aspetti personali, l’amministratore può prendere decisioni riguardanti la salute, l’educazione, la residenza e le relazioni sociali dell’incapace. Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, l’amministratore può gestire i beni dell’incapace, compresi i suoi redditi e le sue proprietà.

L’amministrazione di sostegno può essere istituita in modo temporaneo o permanente, a seconda delle esigenze dell’incapace. Nel caso in cui l’incapacità sia temporanea, l’amministrazione di sostegno può essere revocata una volta che l’incapace ha recuperato la capacità di agire autonomamente. Nel caso in cui l’incapacità sia permanente, l’amministrazione di sostegno può durare per tutta la vita dell’incapace.

È importante sottolineare che l’amministrazione di sostegno non priva l’incapace della sua capacità giuridica, ma solo della capacità di agire autonomamente. L’incapace conserva quindi la sua dignità e i suoi diritti fondamentali, che devono essere rispettati dall’amministratore di sostegno.

Per quanto riguarda i riferimenti normativi, l’amministrazione di sostegno è disciplinata dagli articoli 404 e seguenti del Codice civile italiano. In particolare, l’articolo 404 stabilisce che “l’amministrazione di sostegno è l’istituto che ha per oggetto la protezione e l’assistenza delle persone che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi”.

L’articolo 405 del Codice civile stabilisce che l’amministrazione di sostegno può essere istituita su richiesta dell’interessato stesso, dei suoi familiari o del pubblico ministero. L’articolo 406 stabilisce che l’amministrazione di sostegno può riguardare sia gli aspetti personali che patrimoniali dell’incapace.

L’articolo 407 del Codice civile stabilisce che l’amministratore di sostegno deve agire nell’interesse dell’incapace e deve rendere conto delle sue azioni al giudice tutelare. L’articolo 408 stabilisce che l’amministrazione di sostegno può essere istituita in modo temporaneo o permanente, a seconda delle esigenze dell’incapace.

In conclusione, l’amministrazione di sostegno nel Codice civile italiano è un importante strumento di tutela per le persone incapaci di agire autonomamente a causa di una menomazione fisica o psichica. Questa forma di amministrazione speciale, disciplinata dagli articoli 404 e seguenti del Codice civile, mira a garantire la protezione e l’assistenza delle persone incapaci, sia per gli aspetti personali che patrimoniali. L’amministrazione di sostegno può essere istituita su richiesta degli interessati o dei loro familiari e viene nominata dal giudice tutelare. L’amministratore di sostegno assume il compito di rappresentare legalmente l’incapace, agendo nell’interesse di quest’ultimo e rendendo conto delle sue azioni al giudice tutelare.