L’arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto

Arresto flagranza, fermo indiziato delitto: due termini che spesso sentiamo associati alle notizie di cronaca nera. Ma cosa significano esattamente? E quali sono le norme che regolamentano queste misure cautelari?

L’arresto in flagranza è una misura cautelare che può essere adottata dalla polizia o dalla magistratura quando una persona viene sorpresa in flagranza di reato. Questo significa che l’arresto può avvenire durante la commissione del reato o immediatamente dopo. L’arrestato viene quindi condotto in stato di fermo presso la stazione di polizia o il carcere più vicino.

Il fermo indiziato di delitto, invece, è una misura cautelare che può essere adottata dalla polizia o dalla magistratura quando sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di una persona. A differenza dell’arresto in flagranza, il fermo indiziato di delitto può essere eseguito anche in assenza di una situazione di flagranza. L’indagato viene quindi trattenuto presso la stazione di polizia per un massimo di 48 ore, durante le quali vengono raccolti gli elementi di prova necessari per decidere se procedere con l’arresto o rilasciare la persona fermata.

Le norme che regolamentano l’arresto in flagranza e il fermo indiziato di delitto sono contenute nel Codice di Procedura penale italiano. In particolare, l’articolo 381 del Codice di Procedura Penale disciplina l’arresto in flagranza, mentre l’articolo 384 del medesimo codice regola il fermo indiziato di delitto.

Secondo l’articolo 381 del Codice di Procedura Penale, l’arresto in flagranza può essere eseguito da chiunque abbia la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblico ufficiale investito di pubblici poteri. L’arresto deve essere comunicato immediatamente al pubblico ministero competente, che entro 48 ore deve convalidare l’arresto o disporne il rilascio.

L’articolo 384 del Codice di Procedura Penale, invece, stabilisce che il fermo indiziato di delitto può essere eseguito da un ufficiale di polizia giudiziaria o da un pubblico ufficiale investito di pubblici poteri. Il fermo deve essere comunicato immediatamente al pubblico ministero competente, che entro 48 ore deve decidere se convalidare il fermo o disporne il rilascio.

È importante sottolineare che sia l’arresto in flagranza che il fermo indiziato di delitto sono misure cautelari che possono essere adottate solo in determinate circostanze e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona fermata. Inoltre, sia l’arresto che il fermo devono essere giustificati da gravi indizi di colpevolezza e devono essere proporzionati alla gravità del reato contestato.

In conclusione, l’arresto in flagranza e il fermo indiziato di delitto sono due misure cautelari previste dal Codice di Procedura Penale italiano. Queste misure possono essere adottate dalla polizia o dalla magistratura quando sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di una persona. È fondamentale che tali misure siano eseguite nel rispetto dei diritti fondamentali della persona fermata e siano proporzionate alla gravità del reato contestato.